La cartolarizzazione dei crediti
La cartolarizzazione dei crediti è un’operazione finanziaria consistente nella cessione a titolo oneroso di uno o più crediti pecuniari ad una società veicolo (SPV) la quale emette titoli destinati ad essere collocati presso investitori istituzionali, e provvede alla riscossione dei crediti ceduti, destinando le somme incassate dai debitori ai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti. La cartolarizzazione assolve essenzialmente alla funzione di smobilizzare i crediti, che fuoriescono dal patrimonio del creditore a fronte dell’ottenimento di immediata disponibilità economica. La cartolarizzazione dei crediti è stata disciplinata dalla L. n. 130/1999, la quale ha subito diverse modifiche anche recentemente. Vediamo in sintesi quali sono le caratteristiche e la disciplina della cartolarizzazione.
1. Come si articola la cartolarizzazione dei crediti
La cartolarizzazione dei crediti è un’operazione finanziaria, di origine anglosassone, che ha trovato applicazione anche nel nostro ordinamento, dove è stata disciplinata dalla L. n. 130/1999, modificata ed integrata dal D.L. n. 145/2013 convertito dalla L. n. 9/2014.
Nelle sue linee essenziali, la cartolarizzazione consiste nella cessione a titolo oneroso di uno o più crediti pecuniari dal creditore (originator) ad una società veicolo (special purpose vehicle, SPV) la quale, per ottenere la provvista necessaria all’acquisto dei crediti, emette titoli destinati ad essere collocati presso investitori istituzionali, professionali e non, per poi provvedere alla riscossione dei crediti ceduti ed alle attività ad essa finalizzate. Le somme incassate dai debitori ceduti vengono poi destinate, in via esclusiva, ai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei relativi crediti.
In sintesi, quindi, la cartolarizzazione si articola nei seguenti passaggi:
- il titolare di un complesso di crediti pecuniari (esistenti o futuri) traferisce gli stessi, a titolo oneroso, ad un’altra società (società di cartolarizzazione);
- la società di cartolarizzazione emette dei titoli, dalla cui vendita otterrà le risorse per finanziare l’acquisto dei crediti traferiti;
- i flussi finanziari derivanti dalla gestione del portafoglio dei crediti ceduti saranno destinati, in via esclusiva, al pagamento degli interessi e del capitale dovuto sui titoli emessi dalla società di cartolarizzazione.
2. Funzioni della cartolarizzazione dei crediti
Per effetto di tale operazione, il rischio di ottenere il pagamento del credito viene trasferito dal cedente ai portatori dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione. Quest’ultima deve avere quale oggetto sociale esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione, ed i crediti oggetto di ogni operazione costituiscono patrimonio separato (in deroga all’art. 2740 c.c.) dal patrimonio generale della società stessa e dagli altri patrimoni relativi ad ogni eventuale operazione di cartolarizzazione perfezionata dalla medesima; con la conseguenza che su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti stessi.
L’operazione di cartolarizzazione assolve essenzialmente alla funzione di smobilizzare i crediti, che fuoriescono dal patrimonio del creditore a fronte dell’ottenimento di immediata disponibilità economica; quest’ultima viene fornita dai sottoscrittori degli strumenti finanziari offerti loro dalla SPV, la quale si interpone fra gli originali creditori e gli investitori.
La SPV, poiché emette i titoli per finanziare l’acquisto dei crediti, non può essere qualificata come vera e propria cessionaria dei crediti, ma rappresenta il veicolo grazie al quale i crediti transitano dai cedenti ai sottoscrittori dei titoli. In altri termini, si tratta di un soggetto che si interpone tra il creditore originario e i sottoscrittori dei titoli, svolgendo altresì un’attività di creazione di un nuovo bene, che tuttavia non incorpora crediti nuovi e diversi, bensì i medesimi crediti originali, quali titoli di credito causali.
3. La disciplina della cartolarizzazione dei crediti
La normativa sulla cartolarizzazione si distingue da quella ordinaria relativa alla cessione dei crediti, costituendo una disciplina speciale rispetto a quest’ultima. Infatti:
- non occorre ma notifica della cessione al debitore ceduto, sostituita dalla pubblicazione dell’operazione in Gazzetta ufficiale;
- l’efficacia della cessione riguardo a terzi è anch’essa assicurata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- il principio in base al quale la circolazione del credito determina la circolazione delle garanzie che lo assicurano (art. 1263 c.c.) è applicato all’estremo, in quanto anche l’ipoteca a garanzia del credito passa con la cessione, anche se non annotata nei registri immobiliari;
- qualora le cessioni dei crediti abbiano ad oggetto crediti d’impresa di cui alla L. 52/1991 (factoring), è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta cessione contenga l’indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione.
La cessione del credito rappresenta l’elemento centrale dell’intera operazione di cartolarizzazione. Nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto una pluralità di crediti, la L. n. 130/1999 richiede che essi siano «individuabili in blocco», ossia “sulla base di criteri predeterminati e tali da assicurare l’omogeneità giuridico – finanziaria degli stessi”.
4. Le recenti novità legislative in tema di cartolarizzazione dei crediti
La disciplina sulla cartolarizzazione è stata oggetto negli ultimi anni di una serie di interventi da parte del legislatore.
In particolare, la L. n. 96/2017 (di conversione del DL n.50/ 2017) ha introdotto l’art. 7.1, che disciplina le operazioni di cartolarizzazione di crediti deteriorati realizzate da banche ed intermediari finanziari. Il legislatore, nel tentativo di sostenere le operazioni di cartolarizzazione a fronte di cessione di crediti deteriorati (NPL), ha introdotto numerose novità, tra le quali:
- le società di cartolarizzazione cessionarie di NPL possono concedere finanziamenti per migliorare le prospettive di recupero e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto, purché affidano la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti ad una banca o a un intermediario finanziario;
- al medesimo fine, è consentito alle società di cartolarizzazione (in deroga agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., e nell’ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il cedente o di accordi stipulati ai sensi del R.D. n. 267 del 1942, ovvero ancora di altri accordi o procedure di risanamento o ristrutturazione analoghe) di concedere finanziamenti, acquisire o sottoscrivere azioni, quote o altri titoli o strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente;
- la semplificazione delle regole per la efficacia della cessione non in blocco di crediti deteriorati, con la previsione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale secondo quanto prevede l’art. 58 TUB (con conseguente applicazione degli effetti di cui all’art. 1264 c.c.).
La L. n. 45/2018 e il DL n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita 2019) hanno inoltre introdotto altre novità, tra le quali in particolare:
- con riferimento alla c.d. “cartolarizzazione immobiliare”, cioè la cartolarizzazione di proventi derivanti dalla titolarità di real-estate assets, il legislatore ha definitivamente sistematizzato le c.d. Real Estate Owned Company (“ReoCo”), aventi funzione di “acquistare, gestire e valorizzare, nell’interesse esclusivo dell’operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione” (art. 7.1 comma 4, L. n. 130/2019);
- è stato previsto che le S.r.l., in deroga all’art. 2483 comma 2 c.c., possono emettere obbligazioni, qualora le stesse siano sottoscritte da una società di cartolarizzazione i cui titoli siano riservati ad investitori qualificati;
- è stato previsto per le S.p.A. che il requisito di cui all’art. 2412 c.c. (emissione di obbligazioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) si considera soddisfatto anche in caso di quotazione dei soli titolari emessi dalla società di cartolarizzazione.
Avv. Valerio Pandolfini
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