La cessione dei crediti d’impresa: il factoring
Il factoring è il contratto con il quale un imprenditore (“cedente”) si impegna a cedere (pro soluto o pro solvendo) tutti i crediti presenti e futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto professionale (“factor”). La principale funzione economica del factoring è quella di fornire alle imprese uno strumento di finanziamento, mediante una operazione di cessione del credito, pro soluto o pro solvendo. Spesso, infatti, il factor si impegna ad effettuare all’impresa cedente versamenti di somme in anticipo rispetto alla scadenza dei crediti ceduti, verso corresponsione di interessi, impegnandosi inoltre a riscuotere i crediti cedutigli alla scadenza e a rimettere alla cedente le somme riscosse. Il factor effettua poi spesso una serie di servizi accessori di gestione del credito in favore dell’impresa cedente, si impegna a gestire i crediti cedutigli, provvedendo a contabilizzarli. Il factoring è stato specificatamente disciplinato dalla L. n. 52/1991, con la finalità di superare alcuni ostacoli posti dalla ordinaria disciplina codicistica della cessione dei crediti. Si tratta di un’operazione che può essere conclusa con varie finalità, tra le quali il finanziamento (potendo essere prevista contrattualmente l’anticipazione di parte del credito alla cedente), e la gestione del credito (data la presenza di prestazioni accessorie di consulenza e collaborazione da parte del factor). E’ inoltre sempre più utilizzato il factoring indiretto, che consente alle di assicurarsi lunghe dilazioni di pagamento.
1. Caratteristiche e funzione del factoring
Il factoring è il contratto con il quale un imprenditore (“cedente“) si impegna a cedere (pro soluto o pro solvendo) tutti i crediti presenti e futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto professionale (“factor”) il quale, dietro pagamento di un corrispettivo, si impegna a gestire i crediti cedutigli, provvedendo a contabilizzarli, riscuoterli e a svolgere a favore dell’impresa cedente una serie di servizi accessori, quali di assistenza, consulenza, informazione etc.
Il factoring è un contratto caratterizzato da molteplici finalità, prestandosi a realizzare interessi dei contraenti eterogenei. La principale funzione economica del factoring è quella di fornire alle imprese uno strumento di finanziamento, mediante una operazione di cessione del credito, pro soluto o pro solvendo. Spesso, infatti, il factor si impegna ad effettuare all’impresa cedente versamenti di somme in anticipo rispetto alla scadenza dei crediti ceduti, verso corresponsione di interessi, impegnandosi inoltre a riscuotere i crediti cedutigli alla scadenza e a rimettere alla cedente le somme riscosse.
Attraverso il factoring le imprese riescono ad ottenere immediatamente dei capitali che diversamente avrebbero riscosso solo alla scadenza del credito o che avrebbero difficoltà a riscuotere regolarmente. In questo senso, il factoring rappresenta una forma di finanziamento complementare al credito bancario, nonché una forma di garanzia del buon fine dei creditori commerciali.
Il ricorso al factoring è quindi diffuso soprattutto tra le aziende che operano in settori in cui la dilazione dei pagamenti ai clienti risulta un fattore critico, e in particolare per quelle che lavorano con gli enti pubblici le cui tempistiche di pagamento sono spesso difficili da conciliare con le esigenze finanziarie dei fornitori.
In alternativa, può essere previsto che il factor versi il corrispettivo all’impresa cedente solo al momento dell’adempimento del ceduto, ovvero (nell’ipotesi di mancato incasso) entro un termine predeterminato successivo alla scadenza. In quest’ipotesi, il contratto di contraddistingue principalmente per un aspetto di gestione del credito, data la presenza di prestazioni accessorie di consulenza e collaborazione da parte del factor, al quale viene di fatto demandata tutta la “catena di gestione del credito”, ovvero la contabilizzazione, documentazione, gestione e il recupero del credito.
Generalmente, il corrispettivo in favore del factor è quantificato sulla base del valore nominale dei crediti traferiti; tuttavia, il cedente è tenuto al pagamento in favore del factor di una commissione, nonché al versamento di interessi sulle anticipazioni eventualmente ricevute nel caso in cui il contratto di cessione venga meno per insolvenza del ceduto. L’utilità finale per il cedente, la quale viene ad essere quantificata sulla base di poste reciproche regolate su conto corrente, corrisponde quindi al valore nominale del credito ceduto, detratte commissioni es altre spese.
2. Servizi del factor e clausole contrattuali
Per quanto attiene alla cessione dei crediti dell’impresa al factor, si distingue tra:
- factoring pro solvendo: l’azienda cede al factor i crediti commerciali mantenendo a suo carico il rischio di insolvenza dei clienti e ottenendo così liquidità immediata; tale formula risulta particolarmente utile per incrementare l’afflusso di liquidità in cassa nel breve periodo;
- factoring pro soluto: al servizio di gestione e incasso si aggiunge il rischio di mancato pagamento del debitore; in questo modo, il factor si fa carico anche della protezione dal rischio d’insolvenza dei clienti, assumendosi i rischi del mancato pagamento del debitore.
Diffuso è il c.d. full factoring, in base al quale il factor acquista, su base continuativa, i crediti commerciali vantati dall’impresa man mano che questi sorgono. Questa tipologia di factoring include generalmente la garanzia del mancato pagamento del credito da parte del debitore (pro soluto) e l’anticipazione del corrispettivo.
Rispetto alle ordinarie operazioni di cessione del credito, il contratto di factoring si distingue per l’ampiezza e la varietà degli obblighi assunti dal factor nei confronti dell’impresa cedente. Il factor, infatti oltre all’operazione di finanziamento, conseguita attraverso lo smobilizzo dei crediti ceduti, fornisce all’impresa cedente una serie di servizi, quali in particolare:
- la gestione contabile dei crediti (contabilizzazione, controllo delle scadenze, sollecito dei pagamenti);
- la riscossione (gestione dell’incasso e l’eventuale contenzioso, comprensivo delle eventuali azioni di recupero del credito);
- attività di consulenza, collaborazione o informazione (indagini di mercato, individuazione di nuove strategie di mercato per la gestione dei rapporti con i clienti).
La prassi ha fatto siche si diffondano clausole contrattuali che prevedano in particolare:
- l’obbligo dell’impresa-cedente di cedere al factor tutti i crediti derivanti dall’attività d’impresa (c.d. clausola di globalità);
- il divieto per l’impresa-cedente di rivolgersi anche ad altri intermediari per la cessione dei crediti d’impresa (c.d. clausola di esclusiva); tale clausola impedisce all’imprenditore di instaurare rapporti di preferenza con altri intermediari, cedendo al factor soltanto i crediti considerati più rischiosi, e mette il factor al riparo dal rischio che lo stesso credito sia ceduto a più intermediari contemporaneamente;
- il divieto per il cedente di praticare sconti o dilazioni di pagamento al fornitore/debitore ceduto.
3. La disciplina del factoring prevista dalla L. n. 52/1991
Il contratto di factoring trae le sue origini dalla prassi commerciale dei paesi di common law. Dopo essere stato a lungo tempo interamente atipico, è stato disciplinato dalla L. n. 52/1991 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa), la quale non ha introdotto una normativa organica ed esaustiva ma si è semplicemente limitata a modificare in parte la disciplina codicistica della cessione dei crediti, risolvendo alcune problematiche presenti, quali in particolare la cessione di crediti futuri e la notifica al debitore ceduto ai fini dell’opponibilità.
La L. n. 52/1991 non regolamenta, infatti, aspetti rilevanti dell’operazione di factoring, quali gli obblighi accessori di gestione ovvero la disciplina delle anticipazioni a scopo di finanziamento, peraltro oggetto di discipline analitiche da parte delle condizioni generali di contratto predisposte dalle società del settore. Per tale motivo, si può affermare che il factoring è un contratto ancora essenzialmente atipico (v. Cass. 2746/2007), essendo disciplinato solo in parte dalla legge e rimesso in larga parte all’autonomia contrattuale delle parti ai sensi dell’art. 1322 c.c.
La disciplina del factoring si contraddistingue per la sua peculiare elasticità, sia per quanto riguarda la individuazione dei crediti oggetto di cessione (i quali possono essere anche futuri, il che ammette così la cedibilità “in massa” degli stessi), sia per quanto riguarda le relative modalità attuative. Essa appare essenzialmente finalizzata a superare gli ostacoli che la ordinaria disciplina codicistica della cessione dei crediti frapponeva ad un efficiente sviluppo dell’operazione di factoring.
La Legge n. 52 del 1991 si applica alle cessioni verso corrispettivo di soli crediti pecuniari, quando sussistono le seguenti condizioni:
- il cedente deve essere un imprenditore;
- i crediti ceduti devono scaturire da contratti stipulati dal cedente nel corso della sua attività imprenditoriale;
- il soggetto cessionario (factor) deve ricoprire la qualifica di intermediario finanziario od istituto bancario iscritto nel registro tenuto dalla Banca d’Italia e svolgente esclusivamente attività di gestione del credito; il factoring può essere infatti esercitato soltanto da una banca o da un intermediario finanziario abilitato, iscritto in apposito albo tenuto presso la Banca d’Italia, il cui oggetto sociale preveda anche l’acquisto di crediti d’impresa e il cui capitale sociale non sia inferiore a venti volte il capitale minimo stabilito per le società per azioni.
L’art. 3 della L. n. 52 del 1991 prevede che sono cedibili i crediti futuri, anche prima ancora che i contratti dai quali sorgeranno siano stati stipulati purché, in caso di cessione in massa, essi vengano stipulati entro un periodo di tempo non superiore a 24 mesi dalla conclusione del negozio di cessione. Fermo restando tale limite temporale, l’oggetto della cessione in massa di crediti futuri si considera determinato se è indicato il debitore ceduto.
La differenza più significativa tra la disciplina comune della cessione del credito dettata dal Codice civile e quella prevista dalla L. n. 52/1991 è data dal regime di opponibilità della cessione e dalla garanzia della solvenza.
Per quanto riguarda la garanzia della solvenza, l’art. 4 della L. n. 52/1991, capovolgendo la disciplina dettata dall’art. 1267 c.c., stabilisce che essa costituisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, un effetto naturale del negozio a carico del cedente, cui il cessionario può sempre rinunciare in tutto o in parte. Tale soluzione, in linea con la consolidata prassi contrattualistica, è finalizzata a facilitare e accelerare le operazioni di cessione dei crediti anche in massa.
L’art. 5 della L. n. 52/1991 prevede inoltre che se il cessionario paga (anticipatamente) tutto o parte corrispettivo della cessione, e il pagamento ha data certa, la cessione medesima è opponibile agli altri aventi causa, ai creditori e al fallimento del cedente, salvo che venga data la prova che il cessionario che ha effettuato il pagamento conosceva lo stato di insolvenza del cedente.
Accanto alla notificazione al debitore ceduto o all’accettazione è previsto quindi un altro criterio oggettivo di opponibilità della cessione del credito. Tra i terzi si possono annoverare anche gli aventi causa del cedente, a meno che l’acquisto effettuato da costoro non abbia data certa anteriore a quella del pagamento e i creditori del cedente non abbiano proceduto esclusivamente in data successiva al pagamento effettuato dal cessionario.
4. Il factoring indiretto
Il c.d. factoring indiretto è un’operazione di factoring nella quale le posizioni di creditore cedente e debitore ceduto sono invertite. Come si è visto, nella cessione ordinaria di crediti di impresa, il cedente è generalmente un’impresa fornitrice di beni e/o servizi la quale, maturando regolarmente crediti nei confronti dei suoi clienti, decide di traferire tali crediti a titolo oneroso a favore di un operatore specializzato (factor), il quale trasferisce all’impresa una somma pari al valore dei crediti ceduti, detratta una data percentuale, e fornisce una serie di prestazioni fra cui la contabilizzazione, la gestione e l’esazione dei crediti ceduti, Nel factoring indiretto è invece il debitore ceduto che si rivolge al factor per trasferire una massa di debiti nei confronti di diversi creditori ceduti.
Nel factoring indiretto, l’impresa debitrice e il factor si accordano, in modo più o meno formalizzato, affinché il secondo si renda cessionario dei crediti vantati nei confronti della prima da parte di alcuni fornitori selezionati e liquidi loro il valore dei loro crediti (alla scadenza o anticipatamente). Sarà poi il factor a rivalersi nei confronti dell’impresa debitrice, normalmente concedendo a quest’ultima una dilazione di pagamento ulteriore rispetto al termine indicato nelle fatture e imputandole il costo delle commissioni e degli interessi maturati sulle somme dovute.
Generalmente, factor e impresa debitrice definiscono i fornitori a cui proporre l’operazione, individuandoli fra quelli maggiormente dipendenti economicamente dall’impresa e maggiormente affidabili nei loro adempimenti contrattuali; non di rado, impresa debitrice e factor realizzano un database che tiene traccia del comportamento dei fornitori e attribuisce loro un rating, in relazione al quale viene modulato il rapporto fra factor e fornitori.
I contratti di factoring indiretto possono prevedere che il factor versi il corrispettivo pattuito (ossia, paghi il credito) alla scadenza del termine indicato nella fattura (nel qual caso al factor sarà dovuta solo una commissione per il servizio reso) oppure che il factor ne anticipi il pagamento rispetto alla scadenza (nel qual caso il fornitore cedente ha il vantaggio di ottenere liquidità, ma deve anche versare al factor, oltre che la commissione, gli interessi sulle somme ricevute anticipatamente o praticare uno sconto, di regola pari al 2%, sull’ammontare delle fatture). È inoltre possibile che il factor offra, ai fornitori che maturino un rating elevato, altri servizi di natura creditizio-finanziaria.
Il factoring indiretto consente all’impresa di trasferire in tutto o in parte i costi e gli oneri di gestione delle sue posizioni debitorie in capo al factor, di ottenere la garanzia che il pagamento di quei debiti sia effettuato (dal factor) entro i termini indicati nelle fatture (tipicamente 30 o 60 giorni) e di assicurarsi lunghe dilazioni di pagamento, in quanto generalmente il factor agisce nei confronti dell’impresa per il recupero dei crediti ottenuti in cessione solo dopo 120/180 giorni dall’emissione delle fatture.
Per questo, il factoring indiretto costituisce uno strumento privilegiato per risolvere il problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, permettendo all’impresa idi rispettare la normativa al riguardo nei confronti dei propri fornitori, al contempo godendo delle dilazioni concessele dal factor.
Il factoring indiretto è particolarmente utilizzato dalle imprese che hanno una complessa rete di fornitori all’estero, poiché l’intervento del factor, specie se unito alla digitalizzazione di fatture e pagamenti e all’uso di sistemi intelligenti (come le tecnologie blockchain) per tracciare la regolarità degli adempimenti dei fornitori, libera le imprese dei costi di amministrazione delle posizioni debitorie.
L’operazione di factoring indiretto non è senza costi per i creditori cedenti, che sono tenuti a versare al factor le commissioni e, nell’ipotesi di anticipazione dei termini di pagamento, a pagare gli interessi sulle somme ricevute anticipatamente e/o a praticare uno sconto su quanto dovuto. In altri termini, i fornitori si ritrovano a dover pagare il factor affinché questi liquidi loro i crediti (alla scadenza o anticipatamente), così finanziando la possibilità per l’impresa debitrice di rispettare formalmente i termini di pagamento e di godere delle lunghe dilazioni dal factor concesse nei suoi confronti.
Avv. Valerio Pandolfini
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