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pignoramento presso terzi come funziona pro e contro

Il pignoramento presso terzi: oggetto, presupposti, procedura

18 Febbraio 2021/in Avvocato Recupero Crediti, News /da Valerio Pandolfini

Indice

1. Oggetto del pignoramento presso terzi

Attraverso il pignoramento presso terzi, il creditore può espropriare un rapporto giuridico obbligatorio intercorrente fra il debitore ed un terzo. L’espropriazione presso terzi può infatti avere ad oggetto:

  • crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo (fattispecie la più ricorrente e alla quale si farà nel prosieguo riferimento), oppure
  • cose mobili di proprietà del debitore che il creditore procedente ritiene si trovino in possesso del terzo.

Sotto il profilo pratico, i crediti vantati dal debitore possono essere individuati dal creditore effettuando un’ analisi patrimoniale, con la quale vengono appunto esaminati tutti i possibili beni del debitore pignorabili

2. Il pignoramento di conti bancari

Tra i principali crediti sottoponibili a pignoramento presso terzi vi sono i conti correnti, bancari o postali. Questi possono essere individuati tramite indagini svolte da società specializzate, le quali possono rintracciare, in un’area geografica limitata o a livello nazionale, i codici ABI e CAB di uno o più conti del debitore e quindi risalire alla località dell’istituto bancario e alla filiale presso cui sono registrati gli importi pignorabili.

In base alla vigente normativa sulla privacy, è possibile conoscere la movimentazione e/o l’eventuale inattività del c/c da pignorare;

I conti bancari sono tuttavia pignorabili entro determinati limiti:

  • un conto corrente cointestato è pignorabile nella misura massima del 50% della somma depositata;
  • in un conto “in rosso” o non capiente, i versamenti utili a diminuire o azzerare l’ammontare scoperto non sono pignorabili, mentre sono pignorabili gli eventuali depositi successivi alla riattivazione del conto;.
  • per le somme depositate sul conto derivanti da rapporti di lavoro o pensione, si veda più avanti (par. 12).

A seguito della legislazione emergenziale per la pandemia Covid 19, che ha notevolmente ostacolato le procedure di recupero crediti, il pignoramento del conto corrente è una delle procedure che garantisce un migliore efficacia.

3. I protagonisti della procedura

Al creditore, al debitore e al Giudice dell’esecuzione – figure presenti in ogni procedimento espropriativo – si aggiunge nel procedimento di pignoramento presso terzi il terzo pignorato (debitor debitoris). Il terzo pignorato è soggetto estraneo all’esecuzione, dunque, non è parte del processo esecutivo. Di conseguenza, il terzo:

  • non può eccepire l’impignorabilità del credito o far valere vizi del titolo esecutivo (Cass. n. 9215/2001)
  • non può eccepire l’incompetenza per territorio del G.E. (Cass. n. 6762/2001).
  • ha diritto solo alla refusione delle spese sopportate per la dichiarazione, non anche agli onorari del difensore (Cass. n. 387/2007).

Tuttavia, il terzo subisce indirettamente gli effetti del processo esecutivo ed è interessato alle vicende processuali che riguardano il pignoramento. Pertanto:

  • al terzo deve essere comunicata l’ordinanza di assegnazione, anche ai fini dell’eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c.;
  • Il terzo è litisconsorte necessario nelle opposizioni aventi ad oggetto la validità/efficacia del pignoramento, in quanto possono comportare la liberazione dal vincolo del pignoramento.

4. Il Giudice competente

Ai sensi dell’art. 26-bis C.p.c., il Tribunale competente per la procedura di pignoramento presso terzi è individuato come segue:

  • quando debitore è una Pubblica Amministrazione, è competente – salvo quanto dispongano leggi speciali – il Giudice del luogo di residenza/domicilio del terzo, o, ai sensi dell’ 159 TUEL, il Giudice del luogo di residenza/domicilio del terzo tesoriere;
  • in tutti gli altri casi, è competente il Giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore

5. L’atto di pignoramento presso terzi

L’atto di pignoramento c/o terzi ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione per il soddisfacimento del procedente all’espropriazione. In sostanza, si attua una sorta di cessione forzata del credito del debitore esecutato nei confronti del creditore procedente.

L’atto di pignoramento c/o terzi è costituito da due parti distinte:

  • una prima parte, proveniente dal creditore, incentrata sulla citazione a comparire del debitore;
  • una seconda, dell’ufficiale giudiziario, costituita dalla dichiarazione di pignoramento e dall’intimazione di cui all’art.492 c.p.c. al debitore e al terzo

L’atto di pignoramento presso terzi deve contenere i seguenti elementi:

  • il nome e cognome (o ragione sociale) del creditore, sua residenza (o sede legale) e codice fiscale, indirizzo PEC; nome e cognome dell’avvocato, suo codice fiscale, fax e indirizzo PEC;
  • l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto, con nome e cognome (o ragione sociale) del debitore e sua residenza (o sede legale) e codice fiscale;
  • l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute;
  • l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice, con nome e cognome (o ragione sociale/denominazione) del terzo e sua residenza (o sede legale) e codice fiscale;
  • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;
  • la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e con gli ulteriori avvertimenti al medesimo
  • l’indicazione dell’udienza di comparizione (art. 501 c.p.c.)
  • l’ingiunzione al debitore ex art. 492, comma 1 c.p.c.
  • l’invito al debitore ad effettuare la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e il pedissequo avvertimento (art. 492, comma 2, c.p.c.)
  • l’avvertimento al debitore ex art. 492, comma 3, c.p.c (conversione del pignoramento)
  • l’avvertimento al debitore della inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione dopo che sia stata disposta l’assegnazione/vendita
    (art. 615, comma 2, c.p.c.).

6. Gli obblighi del terzo pignorato

Il terzo pignorato, una volta ricevuto l’atto di pignoramento, non deve più comparire – come prima della riforma del 2014 – all’udienza presso il Tribunale competente, ma deve comunicare la propria dichiarazione al creditore procedente entro 10 gg dalla notifica dell’atto a mezzo raccomandata o pec.

Nella dichiarazione il terzo deve specificare (art. 547, primo e secondo comma C.p.c.):

  • di quali somme è debitore e quando ne deve eseguire il pagamento in favore del debitore;
  • se sono stati effettuati sequestri prima del pignoramento;
  • se sono state effettuate cessioni di credito prima del pignoramento;
  • se sono stati effettuati pignoramenti sia prima che dopo il pignoramento del credito.

Il terzo non è tuttavia obbligato a rendere tale dichiarazione; la mancata dichiarazione del terzo non comporta l’obbligo di risarcire danni in favore del creditore esecutante. Tuttavia vi sono doveri di collaborazione in capo al terzo, in quanto ausiliario del Giudice. Quindi:

  • a seguito del giudizio di accertamento, se è accertata l’esistenza del credito pignorato, il terzo può essere condannato alle spese processuali (Cass. n. 588/1998);
  • se il terzo non rende una dichiarazione imparziale, veritiera ed esatta, si espone a responsabilità nei confronti del creditore procedente e al conseguente obbligo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. (Cass. S.U. n. 9407/1987).

La dichiarazione del terzo, in quanto ha ad oggetto il riconoscimento di un debito verso il debitore esecutato, ha natura di dichiarazione di scienza. Può essere revocata, in caso di errore materiale (incolpevole), finché non sia intervenuto il provvedimento di assegnazione del credito (Cass. n. 10912/2017).

Se l’errore emerge dopo il provvedimento di assegnazione, il terzo ha l’onere di proporre contro l’ordinanza opposizione ex art. 617 c.p.c. In mancanza l’ordinanza può essere impugnata dal terzo con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. solo per motivi impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale sopravvenuti alla formazione del titolo.

Il terzo è tenuto a custodire la somma pignorata, nel limite dell’importo dedotto in precetto aumentato del 50%, ed è tenuto a non disporre delle somme pignorate senza ordine del giudice, per tutta la durata del processo esecutivo.

L’inosservanza dell’obbligo di custodia è sanzionata – salvo che il fatto costituisca reato più grave – dall’art. 388-bis c.p.c. (violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo).

7. Il momento perfezionativo del pignoramento presso terzi

Secondo l’orientamento prevalente, il pignoramento c/o terzi è una fattispecie complessa a formazione progressiva. Infatti:

  • con la notifica dell’atto di cui all’art. 543 c.p.c. nasce il vincolo del pignoramento e l’obbligo di custodia in capo al terzo, il quale da tale momento non può pagare le somme dovute al debitore esecutato senza apposito ordine del giudice (l’eventuale adempimento del terzo nelle mani del debitore esecutato non ha carattere liberatorio);
  • il pignoramento si perfeziona in un momento successivo, con la dichiarazione non contestata del terzo o con la sentenza di accertamento dell’obbligo del terzo, con cui viene accertata l’esistenza del bene pignorato ed individuato esattamente il credito.

Di conseguenza:

  • dopo la notifica dell’atto di pignoramento non hanno effetto nei confronti del creditore procedente gli atti di disposizione sul credito compiuti dal debitore esecutato (es. cessioni) né i pagamenti o i prelievi da parte del terzo (2917 c.c.);
  • con il definitivo perfezionamento del pignoramento (udienza-sentenza) è inopponibile al creditore procedente, ai sensi dell’art. 2917 c.c., anche ogni fatto estintivo del credito (es. compensazione); tuttavia, secondo la giurisprudenza prevalente qualsiasi evento estintivo del credito successivo alla notifica del pignoramento sia inopponibile al creditore procedente;
  • se le somme di cui il terzo è debitore al momento della notifica del pignoramento aumentano successivamente (es.: rimesse sul c/c, stipendi), il terzo non può disporre delle sopravvenienze e deve darne conto anche dopo la dichiarazione, fino all’udienza (ordinanza di assegnazione) o la pronuncia con cui il G.E. definisce il giudizio di accertamento (Cass. n. 11642/2014); pertanto, gli obblighi di custodia del terzo permangono fino all’udienza o alla sentenza di accertamento, e il terzo deve inviare una dichiarazione integrativa o comparire in udienza per rettificare la dichiarazione precedente;
  • possono essere oggetto di pignoramento anche crediti futuri, condizionati o illiquidi che sorgano o diventino esigibili, dopo la notifica dell’atto di pignoramento, al momento del perfezionamento del pignoramento.

8. La dichiarazione del terzo pignorato

La dichiarazione del terzo pignorato può essere:

  • positiva, se il terzo dichiara di essere in possesso di somme dell’esecutato;
  • negativa, se il terzo nega di essere in possesso di somme dell’esecutato

In caso di dichiarazione positiva del terzo pignorato, e qualora la stessa non sia contestata dal creditore procedente, il pignoramento è perfezionato e il G.E., sentite le parti (creditore procedente e debitore esecutato eventualmente comparso all’udienza), ordina l’assegnazione o la vendita (art. 552 c.p.c.). In particolare:

  • se il credito è esigibile immediatamente, o comunque entro un termine non superiore a 90 gg, il G.E. provvede all’assegnazione, eventualmente previa ripartizione pro quota con i creditori concorrenti (art. 553, 1° comma, c.p.c.);
  • se il credito è esigibile in un termine più lungo di 90 gg, l’assegnazione è possibile solo se chiesta concordemente dai creditori, altrimenti il credito verrà venduto con le regole della vendita forzata delle cose mobili (art. 553, 2° comma, c.p.c.) ed insieme col credito verranno trasferite le relative garanzie reali.

Il G.E. può verificare d’ufficio l’idoneità del titolo esecutivo del creditore pignorante e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, potendo anche ridurre l’importo delle somme da assegnare rispetto a quelle precettate ed accertare se la dichiarazione del terzo sia positiva o negativa.

Se il creditore dichiara in udienza di non avere ricevuto la dichiarazione del terzo, il G.E. deve fissare una nuova udienza, e la relativa ordinanza deve essere notificata al terzo almeno 10 gg. prima (art. 548  1° comma c.p.c.). All’udienza:

  • se il terzo compare e rende la propria dichiarazione, il G.E. procede in funzione del contenuto di questa ai conseguenti provvedimenti;
  • se il terzo non compare o rifiuta la dichiarazione il credito si considera non contestato ai fini del procedimento, se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito, e il G.E. provvede ai sensi degli artt. 552-553 c.p.c.

9. L’ordinanza di assegnazione

L’ordinanza di assegnazione è titolo esecutivo nei  confronti del terzo  pignorato, il quale diventa debitore esecutato e deve adempiere tempestivamente.

L’ordinanza di assegnazione trasferisce al creditore assegnatario la titolarità del credito pignorato, che il debitore esecutato aveva nei confronti del terzo assegnato. La cessione del credito avviene “pro solvendo”, quindi non opera l’immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con l’effettivo pagamento che il terzo esegua al creditore (art. 2928 c.c.).

Il terzo assegnato può far valere contro il creditore assegnatario le stesse eccezioni che avrebbe potuto far valere contro il debitore originario. Se il credito assegnato deriva da un rapporto sinallagmatico, il terzo assegnato può eccepire al creditore assegnatario l’inadempimento del debitore, anche se emerso dopo il pignoramento (opposizione all’esecuzione).

Secondo la giurisprudenza l’ordinanza di assegnazione acquista efficacia solo nel momento in cui è portata a conoscenza del terzo o nel momento successivo indicato nell’ordinanza. Di conseguenza:

  • prima di tale momento il potere del creditore di agire esecutivamente è sospeso (Cass. 2.2.2017 n. 2724);
  • il termine dei 20 gg. per l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. decorre da quando il terzo ha conoscenza dell’ordinanza, non dal deposito in cancelleria (Cass. 30.12.2014 n. 27533).

L’ordinanza di assegnazione non ha attitudine di giudicato, è l’atto conclusivo del procedimento esecutivo: non sono più ammesse opposizioni per motivi non attinenti all’ordinanza. Essa può essere impugnata dal terzo:

  • con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti all’ordinanza (es. avvenuto pagamento del debito al creditore) o contestare le somme indicate nel precetto;
  • con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per opporre vizi del provvedimento (ovvero: erronea interpretazione del G.E. della dichiarazione, omessa indicazione del terzo di altri pignoramenti, errore del terzo nella dichiarazione circa l’ammontare del credito).

10. L’assegnazione in caso di più creditori o pignoramenti

In caso di pluralità di creditori, il G.E. deve disporre l’accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore, per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a 3 anni.

Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d’ufficio, il G.E. dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l’eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dispone la distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo.

Il residuo della somma ricavata, dopo l’ulteriore distribuzione o dopo che sia decorso il termine previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione.

In caso di più pignoramenti presso lo stesso terzo:

  • In caso di pignoramento precedente all’udienza fissata per la dichiarazione (artt. 550 e 524 2° e 3° co. c.p.c.), i vari pignoramenti e processi devono essere riuniti e tutti i creditori sono parimenti legittimati.
  • in caso di pignoramento successivo all’udienza fissata per la dichiarazione, il creditore successivo è considerato intervenuto tardivamente.

Qualora i crediti siano garantiti da pegno (art. 554 c.p.c.), il G.E. dispone che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti (art. 554 c.p.c.). In caso di pluralità di assegnatari, l’annotazione è fatta in proporzione ai rispettivi crediti e rispettando eventuali cause di prelazione.

11. Le contestazioni sul credito

 Ai sensi dell’art. 549 c.p.c., il G.E., su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo, se:

  • sulla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni
  • a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito.

L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c.

 L’oggetto del procedimento previsto dall’art. 549 c.p.c. è la verifica del diritto del creditore a procedere all’espropriazione dei beni pignorati. Le contestazioni possono avere ad oggetto:

  • il caso in cui il terzo ha reso una dichiarazione negativa;
  • il caso in cui il terzo ha reso una dichiarazione parziale (cioè ha dichiarato di essere debitore di una somma inferiore a quella dovuta);
  • il caso in cui il terzo ha reso una dichiarazione condizionata (cioè il credito è inesigibile);
  • il caso in cui il terzo ha dichiarato che il credito è stato ceduto a terzi.

Con riferimento all’identificazione del credito pignorato da parte del creditore procedente – sulla quale possono sorgere contestazioni ai sensi dell’art. 549 c.p.c. – sono possibili le seguenti ipotesi: 

  • pignoramento «esplorativo»: il creditore non individua il titolo giuridico del credito pignorato (es. la linea di credito presso una banca o un credito da lavoro). In questo caso il pignoramento non può perfezionarsi nel caso in cui il terzo resti inerte (cioè non renda la dichiarazione);
  • pignoramento «intermedio»: il creditore individua il titolo giuridico del credito pignorato ma non precisa l’entità della somma dovuta dal terzo. In questo caso, la mancata dichiarazione del terzo comporta un accertamento implicito in ordine  all’esistenza  del rapporto  di debito/credito ovvero del rapporto di lavoro tra debitore e terzo.

Nel procedimento di cui all’art. 549 c.p.c. si applicano le ordinarie regole in materia di riparto dell’onere della prova: spetta al creditore l’onere di provare il fatto costitutivo dell’obbligo del terzo, mentre quest’ultimo dovrà dimostrare di avere estinto la sua obbligazione prima del pignoramento. Il G.E. può disporre CTU e l’ordine di esibizione di documenti ex art. 201 c.p.c.; non può invece disporre l’interrogatorio formale del terzo pignorato.

12. Il pignoramento della pensione e dello stipendio

 Ai sensi dell’art. 545 7° comma c.p.c., le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.

La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Ai sensi dell’art. 545 8° comma c.p.c, le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al debitore, possono essere pignorate:

  • per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
  • entro i limiti previsti dai precedenti commi dell’art. 545 c.p.c. se l’accredito è avvenuto in data successiva al pignoramento.

La stessa regola si applica sulle somme accreditate sul c/c bancario o postale dovute a titolo di pensione, indennità che tengono luogo di pensione, o assegni di quiescenza.

Ai sensi dell’art. 546 1° comma c.p.c., in caso di accredito su c/c bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, pensione, indennità che tengono luogo di pensione, assegni di quiescenza:

  • se l’accredito è anteriore al pignoramento, il terzo è obbligato a custodire solo ciò che eccede il triplo dell’assegno sociale presente sul conto alla data del pignoramento;
  • se l’accredito è successivo al pignoramento, il terzo soggiace ai limiti previsti dall’art. 545 C.p.c. Quindi deve vincolare:

a) per gli stipendi, 1/5 di quanto pervenuto;

b) per le pensioni, 1/5 dell’eccedenza rispetto all’importo dell’assegno sociale mensile aumentato della metà;

c) per tutti gli altri casi, l’intero accreditamento.

il pignoramento eseguito oltre i limiti di pignorabilità previsti per i crediti previdenziali e retributivi è affetto da inefficacia, che può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio (art. 545 ult. co. c.p.c..). L’inefficacia è solo parziale, cioè limitata alla quota del credito che non era pignorabile

La cessione volontaria dello stipendio non è opponibile alla parte creditrice procedente e la quota pignorabile va calcolata sull’intera somma percepita, come se la cessione non fosse mai avvenuta (Cass. n. 4584/1995).

Ai sensi dell’art. 68 co. 2 D.P.R. n. 157/1980, per i dipendenti pubblici (ma la norma è applicabile anche ai dipendenti privati in base alla L. n. 311/2004), se la cessione volontaria del quinto della retribuzione si è perfezionata prima del pignoramento, può essere pignorata solo la differenza tra la metà dell’intera retribuzione e la quota ceduta, fermo restando i limiti di cui all’art. 2 D.P.R. n. 157/1980 (cioè nei limiti di 1/5, tranne i crediti alimentari).

 

Avv. Valerio Pandolfini

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