Recupero crediti – termini di pagamento: cosa prevede la legge?
Quali sono (o meglio, dovrebbero essere) i termini di pagamento previsti dalla legge?
Gran parte della normativa sui termini di pagamento è contenuta nel D.lgs. n. 231 del 2002 (di seguito «Decreto 231»), recentemente modificato dal D.lgs. n. 192 del 2012, che disciplina i termini di pagamento nelle transazioni commerciali.
Le transazioni commerciali comprendono quasi tutti i contratti che normalmente un’impresa stipula nel corso della sua attività, ad esclusione dei debiti oggetto di procedure concorsualie dei pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno.
Comprende sia i contratti tra imprese che i contratti tra imprese e P.A. Sono invece esclusi i contratti stipulati con i consumatori.
I termini “legali” di pagamento, previsti dal Decreto 231, sono i seguenti:
- 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
- 30 gg. dalla data di consegna della merce o della prestazione del servizio, qualora sia indeterminata la data di ricevimento della fattura o la fattura sia stata ricevuta prima della data di ricevimento delle merci o dei servizi;
- 30 gg. dalla data dell’accettazione/verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto per l’accertamento delle conformità della merce o dei servizi, sempre qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
E’ importante recisare che tali termini possono essere, entro certi limiti, derogati dalle parti. Quindi le imprese possono anche prevedere nei contratti tempistiche di pagamento diverse da quelle previste dal Decreto 231. Tuttavia:
- nei contratti tra imprese, è possibile prevedere termini di pagamento superiori a quelli legali, purché non siano gravemente iniqui per il creditore; tale valutazione spetta al Giudice, e viene effettuata caso per caso;
- nei contratti tra imprese e P.A., il termine i pagamento non può comunque essere superiore a 60 gg., e deve essere giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione; il termine di pagamento è poi sempre di 60 gg. per gli enti che forniscono assistenza sanitaria (ASL, aziende ospedaliere etc.).
Il Decreto 231 prevede inoltre che gli interessi moratori decorrono, senza necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Sono interessi molto più elevati rispetto a quelli del codice civile (attualmente si aggirano attorno all’8%).
Anche in questo caso le parti possono prevedere un tasso di interessi diverso da quello del Decreto 231; se prevedono uno superiore non vi è problema, mentre se si si accordano per un tasso inferiore vi è sempre il limite della grave iniquità per il creditore.
Nelle transazioni tra imprese e P.A. non sono invece consentite deroghe; pertanto si applica inderogabilmente il tasso di interesse legale.
Nel prossimo articolo vedremo come le imprese possono organizzarsi per limitare il sorgere di crediti insoluti e rendere più efficace l’attività di recupero crediti.
Avv. Valerio Pandolfini
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