I ritardi di pagamento nei contratti commerciali tra imprese: gli interessi di mora e dei costi di recupero del credito
Gli interessi di mora in caso di ritardato pagamento nell’ambito di un contratto commerciale tra imprese (B2B) sono disciplinati dal D.lgs. n. 231/2002, nell’ottica di contrastare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti. Il Decreto 231 prevede che in caso di ritardato pagamento il creditore ha diritto di ricevere interessi di mora ad un tasso molto elevato, senza necessità di costituzione in mora del debitore, oltre al rimborso dei costi sostenuti per il recupero del credito. La disciplina del Decreto 231 è di natura dispositiva, e quindi può essere derogata dalle parti, ma con alcuni limiti, tra i quali quello generale della grave iniquità in danno del creditore.
1. Il Decreto n. 231/2002 sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali
Il D.lgs. n. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali («Decreto 231»), emanato in attuazione della Direttiva 2000/35/Ce, successivamente modificato dal D.lgs. n. 192/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento numerose norme che derogano alla tradizionale disciplina del Codice civile, con la finalità di contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti e conseguentemente di eliminare le distorsioni e gli ostacoli della concorrenza, causati dalla imposizione da parte delle grandi imprese e della P.A. di termini di pagamento eccessivamente dilazionati.
In questo senso, la finalità del Decreto 231 è essenzialmente quella di tutelare, nell’attuale congiuntura economico-finanziaria, le imprese, e in particolare quelle di dimensioni medio-piccole (PMI), le quali costituiscono, come è noto, l’ossatura del sistema produttivo nazionale ma, essendo dotate di minore capacità finanziaria e di minore possibilità di accesso, al credito, sono incise in misura molto rilevante dal fenomeno dei ritardati pagamenti, in special modo nei rapporti con la P.A.
Il Decreto 231 ha un ambito applicativo molto vasto: esso si applica infatti a tutti i pagamenti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ovvero nell’ambito di contratti – tra imprese (B2B) o tra imprese e P.A. (B2P) – che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Dunque, il Decreto 231 si applica alle obbligazioni pecuniarie che hanno fonte in qualunque contratto commerciale, come ad esempio la compravendita, l’appalto, la somministrazione, il contratto d’opera, la mediazione, il trasporto, il deposito, la commissione, la spedizione, l’agenzia, etc.
Restano invece esclusi dall’ambito applicativo del Decreto 231 tutti i pagamenti relativi a contratti di credito, come il contratto di mutuo, di apertura di credito, di sconto, di factoring, e i contratti di garanzia, come la fidejussione. Sono altresì esclusi i contratti di utilizzazione di beni dietro corrispettivo in denaro, come la locazione, l’affitto e il leasing.
Sono inoltre espressamente esclusi dall’ambito applicativo del Decreto 231:
- i debiti oggetto di procedure concorsuali, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
- i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Sotto il profilo soggettivo, il Decreto 231 si applica ai contratti:
- tra imprese (B2B);
- tra imprese e P.A. (B2P);
- tra imprese e lavoratori autonomi;
- tra P.A. e lavoratori autonomi;
- tra lavoratori autonomi.
Il Decreto 231 non si applica, invece, ai pagamenti dovuti sulla base di contratti dei quali sia parte un consumatore, né a quelli dovuti in base a contratti stipulati tra soggetti pubblici.
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto 231, sono salve le vigenti disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore. Di conseguenza, la normativa sulle transazioni commerciali di cui al Decreto 231 non si applica ai seguenti rapporti, che prevedono una disciplina sui termini di pagamento più favorevole al creditore:
- contratti di subfornitura (art. 3 Legge 192/1998);
- contratti di trasporto (art. 83-bis Legge 133/2008);
- contratti di cessione di prodotti agro-alimentari (art. 62 Legge 27/2012).
2. Il tasso di interesse di mora nei contratti commerciali tra imprese (B2B)
L’art. 5 del Decreto 231 prevede che in caso di ritardo nei pagamenti (derivanti da una transazione commerciale) il debitore deve corrispondere interessi di mora ad un tasso diverso – e considerevolmente più alto – rispetto a quello previsto in generale dall’art. 1284 c.c.
Gli interessi decorrono automaticamente, senza necessità di alcuna costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, previso dall’art. 4 del Decreto 231, ovvero:
- 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
- 30 giorni dalla data di consegna della merce o la prestazione del servizio, qualora la data di ricevimento della fattura o quella della richiesta equivalente di pagamento non siano certe, oppure la data la consegna della merce o la prestazione del servizio sia successiva a quella di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento da parte del debitore;
- 30 giorni dalla data di accettazione o verifica della conformità della merce o del servizio alle previsioni contrattuali, se previsti dalla legge o dal contratto, sempre che la fattura o la richiesta equivalente di pagamento sia pervenuta al debitore in data anteriore.
La previsione di interessi ad un tasso elevato, che decorrono automaticamente senza necessità di costituzione in mora, costituisce uno dei principali strumenti attraverso i quali il legislatore nazionale e, prima ancora, il legislatore comunitario, cercano di frenare il fenomeno dei ritardi nel pagamento del corrispettivo e, più in generale, di disincentivare il ritardo nell’adempimento da parte del debitore.
L’art. 5, comma 1 del Decreto 231 stabilisce il debitore in mora nel pagamento del corrispettivo deve corrispondere al creditore interessi al tasso pari a quello del principale strumento di finanziamento della Banca centrale europea, applicato alla sue più recenti operazioni di rifinanziamento principale, maggiorato di otto punti percentuali. Il saggio di interesse viene comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre.
Si tratta dunque di un tasso di interesse notevolmente elevato. Il tasso d’interesse per le transazioni commerciali ai sensi del Decreto 231 attualmente vigente, valevole per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2026, è pari al 10,15%, contro l’1,6% degli interessi legali attualmente vigenti ai sensi dell’art. 1284 del Codice civile.
Di seguito una tabella riepilogativa dei tassi di interesse nelle transazioni commerciali ai sensi del Decreto 231, vigente dal 2002 ad oggi:
| Periodo | Tasso | G.U.R.I. |
| 08.08.2002 – 31.12.2002 | 10,35% | n. 33 del 10.02.2003 |
| 01.01.2003 – 30.06.2003 | 9.85% | n. 33 del 10.02.2003 |
| 01.07.2003 – 31.12.2003 | 9,10% | n. 160 del 12.07.2003 |
| 01.01.2004 – 30.06.2004 | 9,02% | |
| 01.07.2004 – 31.12.2004 | 9,01% | |
| 01.01.2005 – 30.06.2005 | 9,09% | |
| 01.07.2005 – 31.12.2005 | 9.05% | |
| 01.01.2006 – 30.06.2006 | 9,25% | |
| 01.07.2006 – 31.12.2006 | 9,83% | |
| 01.01.2007 – 30.06.2007 | 10,58% | |
| 01.07.2007 – 31.12.2007 | 11,07% | |
| 01.01.2008 – 30.06.2008 | 11,20% | |
| 01.07.2008 – 31.12.2008 | 11,10% | |
| 01.01.2009 – 30.06.2009 | 9,50% | |
| 01.07.2009 – 31.12.2009 | 8,00% | |
| 01.01.2010 – 30.06.2010 | 8,00% | |
| 01.07.2010 – 31.12.2010 | 8,00% | |
| 01.01.2011 – 30.06.2011 | 8,00% | |
| 01.07.2011 – 31.12.2011 | 8,25% | |
| 01.01.2012 – 30.06.2012 | 8,00% | |
| 01.07.2012 – 31.12.2012 | 8,00% | |
| 01.01.2013 – 30.06.2013 | 8,75% | |
| 01.07.2013 – 31.12.2013 | 8,50% | |
| 01.01.2014 – 30.06.2014 | 8,25% | |
| 01.07.2014 – 31.12.2014 | 8,15% | |
| 01.01.2015 – 30.06.2015 | 8,05% | |
| 01.07.2015 – 31.12.2015 | 8,05% | |
| 01.01.2016 – 30.06.2016 | 8,05% | |
| 01.07.2016 – 31.12.2016 | 8,00% | |
| 01.01.2017 – 30.06.2017 | 8,00% | |
| 01.07.2017 – 31.12.2017 | 8,00% | |
| 01.01.2018 – 30.06.2018 | 8,00% | |
| 01.07.2018 – 31.12.2018 | 8,00% | |
| 01.01.2019 – 30.06.2019 | 8,00% | |
| 01.07.2019 – 31.12.2019 | 8,00% | |
| 01.01.2020 – 30.06.2020 | 8,00% | |
| 01.07.2020 – 31.12.2020 | 8,00% | |
| 01.01.2021 – 30.06.2021 | 8,00% | |
| 01.07.2021 – 31.12.2021 | 8,00% | |
| 01.01.2022 – 30.06.2022 | 8,00% | |
| 01.07.2022 – 31.12.2022 | 8,00% | |
| 01.01.2023 – 30.06.2023 | 10,50% | |
| 01.07.2023 – 31.12.2023 | 12,00% | |
| 01.01.2024 – 30.06.2024 | 12,50% | |
| 01.07.2024 – 31.12.2024 | 12,25% | |
| 01.01.2025 – 30.06.2025 | 11,15% | |
| 01.07.2025 – 31.12.2025 | 11,15% | |
| 01.01.2026 – 30.06.2026 | 10,15% |
Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il tasso d’interesse moratorio è stabilito in misura ancora maggiore: l’art. 4, comma 3, del Decreto 231 prevede infatti, in tal caso, che, parallelamente al maggiore termine per il pagamento del corrispettivo rispetto a quello previsto in via generale (sessanta giorni, anziché trenta, dalla consegna o dal ritiro), il tasso degli interessi moratori è maggiorato di ulteriori due punti percentuali, e inoltre – a differenza, come si vedrà, di quest’ultimo – è inderogabile.
3. La decorrenza degli interessi moratori nei contratti commerciali tra imprese (B2B)
L’art. 4 del Decreto 231 stabilisce che gli interessi di mora decorrono automaticamente, senza la necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per l’adempimento previsto dalle parti.
Qualora le parti non abbiano stabilito, nel contratto, un termine per l’adempimento, gli interessi decorrono automaticamente decorsi trenta giorni da una delle seguenti quattro date (alternative):
- il ricevimento, da parte del debitore, della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
- la consegna della merce o dalla prestazione dei servizi, qualora la data di ricevimento della fattura o quella della richiesta equivalente di pagamento non siano certe;
- la consegna della merce o dalla prestazione dei servizi, qualora la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento da parte del debitore sia anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- l’accettazione o verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, se previsti dalla legge o dal contratto, sempre che la fattura o la richiesta equivalente di pagamento sia pervenuta al debitore in data anteriore.
Per i prodotti alimentari deteriorabili, gli interessi decorrono dal termine (superiore) di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro di tali prodotti.
Presupposto essenziale per il nascere dell’obbligo, in capo al debitore, di corrispondere gli interessi di mora è, dunque, il ricevimento da parte del debitore stesso di una fattura, o di una richiesta di pagamento equivalente alla prima, proveniente dal creditore. In caso di inerzia di quest’ultimo, il quale non provveda ad inviare al debitore uno dei menzionati documenti, non vi sarà pertanto obbligo per il debitore di corrispondere gli interessi in caso di ritardo nel pagamento, neppure qualora a quest’ultimo sia stata già consegnata la merce o prestati i servizi oggetto del contratto.
Il creditore è tenuto non soltanto ad inviare la fattura o la richiesta equivalente di pagamento al debitore, ma altresì ad inviare tali documenti con una modalità tale che risulti la data di ricevimento degli stessi da parte del destinatario (a prescindere dal fatto che essa sia certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c.); infatti, qualora non vi fosse traccia della data di ricevimento da parte del debitore (ad esempio, perché la fattura non è stata inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ritorno), non potrà scatterà il termine di decorrenza per il pagamento degli interessi.
Vi è quindi un onere di diligenza a carico del creditore, consistente nell’invio al debitore di una fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, con modalità idonee a far risultare il ricevimento degli stessi.
Il comma 7 del Decreto 231 prevede inoltre che, qualora le parti si accordino per un pagamento del corrispettivo rateale, in caso di mancato pagamento di una delle rate alla data concordata, gli interessi moratori sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti. La norma mira ad evitare che sul debitore gravi un obbligo risarcitorio eccessivo, date le rilevanti conseguenze sanzionatorie collegate al ritardo nell’adempimento, costituite dal tasso di interesse moratorio stabilito in misura particolarmente elevata e dal risarcimento dei costi di recupero del credito.
Il mancato pagamento di una rata del corrispettivo non si riflette quindi – al di fuori dell’ipotesi della decadenza dal beneficio del termine, ex art. 1186 c.c. – sulle rate successive non ancora scadute; pertanto, il creditore – il quale chieda l’esecuzione del contratto, ovvero il pagamento della rata scaduta – non ha diritto di ricevere gli interessi di mora su un credito in linea capitale che non è ancora esigibile.
4. La derogabilità del tasso di interesse di mora nei contratti tra imprese
Nelle transazioni commerciali tra imprese, il tasso d’interesse di mora può essere liberamente fissato dalle parti anche in misura diversa da quella stabilità dall’art. 5 del Decreto 231; infatti in linea di massima la disciplina del Decreto 231 è di tipo dispositivo, e dunque può essere derogata dalle parti nel contratto.
Le parti (in un contratto B2B) possono quindi senz’altro prevedere un tasso d’interesse moratorio superiore a quello legale; in tal caso l’unico limite è costituito dal rispetto della normativa sull’usura (L. n. 108/1996).
Se invece le parti pattuiscono un tasso di interesse inferiore a quello legale, tale accordo è valido se non è gravemente iniquo in danno del creditore.
L’art. 7 del Decreto 231 pone infatti un limite all’autonomia contrattuale (dato appunto dalla grave iniquità), per evitare che una delle parti – nella specie, il debitore – ottenga vantaggi ingiustificati, suscettibili di turbare gli scambi commerciali.
Se la clausola sul tasso di interessi risulta gravemente iniqua ai danni del creditore, la stessa è nulla; di conseguenza, si applica la disciplina legale del Decreto 231.
La “grave iniquità” dell’accordo sul tasso di interesse (inferiore a quello previsto dal Decreto 231) non è stabilita in termini precisi e automatici, ma è frutto di una valutazione discrezionale del Giudice, che nel singolo caso concreto deve verificare, di volta in volta, se l’accordo in deroga è lecito oppure è, appunto, gravemente iniquo, e quindi nullo.
Tale valutazione viene effettuata alla luce di una serie di parametri, ovvero:
- il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza;
- la natura della merce o del servizio oggetto del contratto;
- l’esistenza di motivi oggettivi per derogare alla disciplina di legge.
In concreto, un accordo che stabilisca un tasso di interesse di mora inferiore a quello legale potrebbe essere ritenuto non gravemente iniquo (e quindi valido) se ad es. lo scostamento non è troppo rilevante, o se vi è una prassi consolidata nel settore, o sia in qualche modo bilanciato da una maggiorazione del corrispettivo, o da altri vantaggi per il creditore.
Utili indici di riferimento a tal proposito possono essere inoltre costituiti, da un lato, dal tasso minimo applicato dalla Banca centrale europea alle operazioni di rifinanziamento principali, di cui all’art. 5 del Decreto 231, e dall’altro dai tassi di mercato, come il “prime rate” rilevato dall’A.B.I., al di sotto dei quali il tasso d’interesse potrebbe risultare troppo squilibrato a vantaggio del debitore, e dunque iniquo.
Inoltre, potrebbero essere considerati gravemente iniqui, e dunque nulli, anche gli accordi, i quali stabiliscano la decorrenza degli interessi di mora con riferimento a eventi diversi rispetto a quelli previsti dall’art. 4 del Decreto 231, e in particolare prevedano che tali interessi decorrano solo a seguito della richiesta da parte del creditore (anziché automaticamente, come previsto dal Decreto 231).
Tali accordi non possono essere tuttavia considerati di per sé gravemente iniqui (e quindi nulli), non potendo escludersi che, nella fattispecie concreta, possa comunque sussistere un interesse del creditore ad una deroga al principio dell’automatismo della mora. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, qualora tra le parti intercorra un elevato numero di transazioni commerciali, anche di ridotto importo – per cui potrebbe essere in ogni caso conveniente per il creditore evitare gli oneri amministrativi e contabili derivanti dall’automatico decorso degli interessi di mora – oppure nel caso di rapporti contrattuali tra società appartenenti ad un medesimo gruppo, ove i vantaggi derivanti dall’appartenenza al gruppo siano tali da compensare in qualche modo l’onere conseguente ad un tale accordo.
Il creditore può rinunziare agli interessi moratori, dopo la conclusione del contratto? Secondo la giurisprudenza, la rinuncia da parte del creditore agli importi maturati a titolo di tali interessi di mora non è di per sé nullo, a condizione che il consenso sia stato effettivamente libero, in quanto la rinuncia non deve costituire un abuso della libertà contrattuale del creditore imputabile al debitore. Occorre pertanto accertarsi che il creditore avrebbe realmente potuto disporre di tutti i mezzi per richiedere, se lo avesse voluto, il pagamento del suo intero credito, ivi compresi gli interessi di mora, in particolare quale corrispettivo del pagamento immediato del capitale.
In ogni caso, le parti non possono escludere del tutto il pagamento degli interessi di mora in caso di ritardo nel pagamento. L’art. 7 comma 3 del Decreto 231 prevede infatti che l’accordo con il quale le parti escludano l’applicazione di interessi di mora in caso di ritardo nell’adempimento da parte del debitore si presume gravemente iniquo (ed è dunque nullo); tale presunzione è assoluta e non ammette prova contraria;
5. Il risarcimento dei costi di recupero del credito
L’art. 6 del Decreto 231 prevede inoltre che il creditore ha diritto di essere rimborsato dal debitore dei costi sostenuti per il recupero del credito. Pertanto, il creditore, in caso di non tempestivo pagamento da parte del debitore, ha diritto a ricevere da quest’ultimo – senza necessità di un preventivo atto di sollecito o messa in mora – oltre agli interessi moratori al tasso legale di cui all’art. 5 del Decreto 231, anche i costi che ha affrontato per il recupero del credito.
Il comma 2 dell’art. 6 del Decreto 231 stabilisce che in caso di ritardo nel pagamento il creditore ha diritto di ricevere, senza necessità di alcuna dimostrazione e senza necessità di costituzione in mora, un importo forfettario dei costi di recupero del credito, pari a Euro 40,00. Tale importo si riferisce ai costi amministrativi interni sopportati dal creditore per il recupero del credito, ovvero, a tutti quei costi, a ciò finalizzati, attinenti all’utilizzo della propria entità organizzativa (tipicamente, l’ufficio legale interno), e che non riguardano l’eventuale incarico a soggetti esterni. Il rimborso di tali costi è dovuto al creditore, senza necessità di dimostrazione.
La giurisprudenza ha precisato che il creditore ha diritto di recuperare tale importo a prescindere dall’entità del credito (quindi anche in caso di credito molto basso) e per ogni fattura che non sia stata pagata o sia stata pagata in ritardo, anche se ricollegabile ad un unico contratto con il debitore.
Il creditore ha altresì diritto di essere risarcito dell’eventuale maggior danno, ovvero dei costi di assistenza per il recupero del credito – cioè nei costi “esterni”, derivanti dall’incarico che il creditore abbia attribuito a studi legali o delle società di recupero crediti – subordinatamente alla dimostrazione del loro effettivo avvenuto esborso, e della rivalutazione monetaria.
Le parti possono stabilire che il costo del recupero del credito, da rimborsare al creditore nel caso di ritardo nel pagamento, sia inferiore a quello previsto dal Decreto 231 (ad es., 20 euro invece di 40 euro).
Se tuttavia le parti pattuiscono che tale costo non debba essere rimborsato, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del Decreto 231 si presume che tale accordo sia gravemente iniquo (e dunque nullo). Si tratta però di una presunzione relativa, e quindi il debitore può dimostrare che tale accordo non debba essere valutato come gravemente iniquo (ad es. perché controbilanciato da altri accordi con il creditore o altre clausole contrattuali favorevoli al creditore).
Avv. Valerio Pandolfini
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