Le spese legali nel recupero crediti: tipologia, disciplina, accordi
Le spese legali relative all’attività di recupero crediti consistono in due diverse tipologie di costi: le spese del procedimento, che devono essere versate allo Stato in misura fissa, e gli onorari dell’avvocato incaricato del recupero crediti, che sono liberamente concordabili tra le parti. Analizziamo tali due tipologie di spese legali, fornendo indicazioni sugli accordi più opportuni tra creditore e legale incaricato del recupero dei crediti aziendali.
1. I costi legali del recupero crediti
Quando parliamo di spese legali riferite all’attività di recupero crediti, ci riferiamo essenzialmente a due diverse tipologie di costi:
- le spese del procedimento, cioè quelle somme che il legale deve versare, per conto dell’impresa, agli organi statali preposti (ad esempio il contributo unificato da versare allo stato, le spese di notifica da versare agli ufficiali giudiziari etc.) (v. par. 2);
- gli onorari dell’avvocato incaricato del recupero crediti, cioè il compenso del legale per l’attività che questi svolge per il recupero del credito (v. par. 3).
Come regola generale, entrambe tali voci di costi legali che il creditore corrisponde al proprio legale per il recupero devono fare carico al debitore, dal quale il creditore ha appunto diritto di ottenere, oltre al rimborso dell’importo capitale e degli interessi di mora, anche il rimborso delle spese legali sostenute, sia relativamente alla fase stragiudiziale che alla fase giudiziale.
Infatti, relativamente all’attività stragiudiziale di recupero crediti, ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto di recuperare dal debitore il costo che sostiene per tale fase, in base all’accordo con il proprio legale. Per tale motivo, nella lettera di sollecito o di diffida il legale del creditore generalmente inserisce anche una voce di costo relativa agli onorari dovuti per tale attività stragiudiziale, in aggiunta a capitale e interessi di mora, calcolata in base agli accordi presi con il proprio cliente.
Relativamente alle spese legali dovute per l’attività giudiziale di recupero crediti, il debitore deve procedere al rimborso, in base al principio della soccombenza, sia delle spese del procedimento (che sono fisse, come si vedrà al par. seguente che degli onorari del legale incaricato dal creditore, quest’ultima nella misura liquidata dal Giudice (v. par. 3).
Tuttavia, occorre evidenziare che il recupero delle spese legali da parte del creditore non è assolutamente certo.
Anzitutto, è possibil (ed anzi accade spesso) che il creditore si accordi con il debitore nel senso che le spese legali sostenute dal primo non siano rimborsate, in tutto o in parte, dal secondo.
Questo accade spesso con riferimento alle spese dell’attività stragiudiziale, quando venga raggiunto con il debitore un accordo di pagamento rateale, o un accordo di pagamento a saldo e stralcio, o un accordo transattivo; in tali casi, il creditore è infatti disponibile a rinunciare al rimborso delle spese legali pur di recuperare il credito in tempi brevi. Anche perché, in tale fase, le spese legali sono generalmente contenute (non vi sono infatti spese del procedimento, e gli onorari non sono generalmente elevati).
Ma può accadere anche in fase giudiziale; anche se in questa fase i costi legali sono molto più elevati, il creditore può essere disponibile al rimborso, in tutto o in parte, delle spese legali pur di incassare il credito.
In mancanza di accordo tra creditore e debitore, il recupero delle spese legali del creditore dipende essenzialmente da due variabili:
- In primo luogo, occorre che l’azione esecutiva sia fruttuosa, cioè che esistano beni del debitore pignorabili e che da essi il creditore riesca a recuperare, oltre al credito (capitale e interessi di mora), anche le spese legali che ha dovuto corrispondere al proprio legale; il che non è facile, e comunque non sempre accade;
- In secondo luogo, non è detto che le spese legali che il debitore è tenuto a rimborsare al creditore corrispondano a quelle che il creditore ha corrisposto al legale; mentre infatti le prime sono stabilite dalla legge, le seconde sono oggetto di un libero accordo tra il creditore e il suo legale, e quindi potrebbero essere concordate in misura superiore a quelle previste dalla legge (v. par. 3) (naturalmente, è anche possibile che accada il contrario, cioè che le spese legali che il debitore rimborsa al creditore siano superiori a quelle che quest’ultimo ha corrisposto o deve corrispondere al proprio legale: in tal caso, occorrerà rifarsi agli accordi intervenuti tra il creditore e il proprio legale).
2. Le spese del procedimento
Come si è visto, le spese legali relative all’attività di recupero crediti sono di due tipi: le spese del procedimento e gli onorari dell’avvocato.
Vi è una grande differenza tra tali due tipologie d spese legali e spese del procedimento, si riferiscono ai costi che il creditore (come qualunque soggetto che adisca un’autorità giudiziaria) deve versare allo Stato. Si tratta di costi stabiliti in misura fissa (anche se variano in relazione all’entità del credito), che devono essere anticipati dal creditore, durante le varie fasi della procedura di recupero crediti.
Si tratta essenzialmente di due costi:
- le spese di notifica, che sono dovute (allo Stato) ogni volta che venga notificato (al debitore) un atto giudiziario (come un decreto ingiuntivo, un atto di precetto, un atto di pignoramento, etc.): generalmente sono pari a euro 27,00 per ogni atto giudiziario notificato:
- il contributo unificato (che è anch’esso una sorta di tassa da versare allo Stato), che varia in relazione alle diverse procedure giudiziarie di recupero crediti e all’autorità giudiziaria nell’ambito della quale sono promosse (Giudice di Pace e Tribunale).
Di seguito riportiamo le tabelle del contributo unificato da versare in relazione alle principali procedure giudiziarie che vengono tipicamente promosse nell’ambito di una procedura di recupero crediti giudiziale, ovvero il procedimento monitorio (decreto ingiuntivo) e il pignoramento (mobiliare, immobiliare e presso terzi).
Naturalmente, se il credito viene recuperato senza necessità di attivare un determinato procedimento, il relativo contributo unificato non verrà corrisposto (così ad es., se il credito viene recuperato dopo la notifica del decreto ingiuntivo senza necessità di effettuare un pignoramento, dovrà essere pagato solo il contributo unificato relativo al decreto ingiuntivo, etc.).


3. Gli onorari
Gli onorari del legale, a differenza delle spese del procedimento non sono stabiliti in misura fissa e non devono essere necessariamente anticipati dal debitore al proprio legale prima di giungere al recupero del credito. Essi sono infatti liberamente concordati tra il creditore e il proprio legale, all’inizio dell’incarico.
I parametri ministeriali forensi, previsti dal D.M. n. 55/2014 (modificato dal DM n. 147/2022), che prevedono gli onorari per le diverse attività espletate dal legale, calcolati per fasce di valore della causa (del credito in questo caso), in relazione alla diversa autorità giudiziaria (Giudice di Pace, Tribunale), non sono infatti vincolanti, ma costituiscono al più un semplice riferimento. Il creditore è quindi libero di concordare con il proprio legale onorari diversi da quelli previste da tali parametri.
I parametri ministeriali sono tuttavia importanti perché il Giudice, nel momento in cui liquida gli onorari che potranno essere richiesti al debitore (cioè nel momento in cui quantifica gli onorari dovuti al legale del creditore, in relazione alle diverse attività e procedure, e ne ordina il pagamento a carico del debitore) deve attenersi appunto alle somme previste dai parametri.
E così ad esempio, l’importo degli onorari che spettano al legale del creditore in relazione ad un decreto ingiuntivo per il valore di euro 3.000,00 emesso dal Giudice di Pace (e che sono a carico del debitore), è di euro 784,00, come stabilito dai parametri.
Di conseguenza, come accennato, è possibile che il debitore debba rimborsare al creditore onorari inferiori a quelli concordati tra il creditore e il proprio legale, oppure superiori ad essi. E così ad esempio è possibile che, in relazione ad un recupero del credito di euro 3.000,00, il creditore e il suo legale abbiano concordato che gli onorari in favore del secondo siano pari a euro 1.000,00, mentre il debitore è tenuto a rimborsare al creditore euro 784,00, in base ai parametri.
Di seguito riportiamo le tabelle degli onorari stabiliti dai parametri ministeriali, in relazione alle principali procedure giudiziarie che vengono tipicamente promosse nell’ambito di una procedura di recupero crediti giudiziale, ovvero il procedimento monitorio (decreto ingiuntivo) e il pignoramento (mobiliare, immobiliare e presso terzi).



4. Gli accordi sulle spese legali con il legale incaricato del recupero crediti
Come si è visto, le spese legali (cioè gli onorari) sono liberamente pattuiti tra il creditore e il proprio legale incaricato dal recupero crediti, indipendentemente da quanto previsto dai parametri forensi.
E’ quindi importante che l’impresa creditrice riesca a concordare gli onorari da corrispondere al proprio legale incaricato dell’attività di recupero crediti in modo da ottenere il maggior beneficio in termini di riduzione dei costi, limitando il più possibile gli importi da corrispondere ancor prima di avere recuperato il credito, e legando il pagamento degli onorari almeno in parte all’effettivo recupero del credito.
La possibilità di concordare gli onorari non è tuttavia del tutto libera, in quanto è soggetta alla disciplina della legge professionale forense e del codice deontologico forense. Questa vieta i c.d. patti di quota lite, cioè gli accordi tra cliente e avvocato in base ai quali il compenso dell’avvocato è calcolato in percentuale rispetto al risultato ottenuto dal cliente, anziché essere basato sull’importanza dell’opera professionale svolta.
Pertanto, in linea generale non è possibile concordare che il compenso dell’avvocato incaricato del recupero crediti sia corrisposto soltanto in percentuale su quanto sarà (eventualmente) ricavato a seguito dell’azione di recupero del credito.
Tuttavia, la normativa professionale consente di concordare che una parte degli onorari sia corrisposta all’avvocato a titolo di compenso aggiuntivo per il risultato da questi ottenuto. È quindi possibile concordare che il compenso dell’avvocato incaricato del recupero crediti sia quantificato in una quota fissa e un’altra variabile in base al risultato che questi avrà ottenuto per l’attività di recupero crediti svolta.
Ciò consente all’impresa creditrice di poter usufruire dell’attività di recupero crediti effettuata dal legale senza dovere anticipare completamente gli onorari di quest’ultimo; e dunque, nella (sfortunata) ipotesi in cui, a seguito dell’attività svolta dal legale, il credito non venga recuperato, a quest’ultimo non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo rispetto all’importo iniziale.
Peraltro, qualora venga effettuata un’analisi preventiva di solvibilità del debitore, che consenta di accertare, prima di iniziare l’esecuzione, se vi siano beni del debitore utilmente pignorabili, il legale dovrebbe essere disponibile a concordare tale forma di compenso, avendo valutato in termini positivi le possibilità di recupero.
In tal modo, il legale partecipa in un certo modo al rischio d’impresa del proprio cliente; d’altra parte, dato che, in questa ipotesi, le risultanze dell’analisi di solvibilità del debitore sono positive, si tratta di un rischio calcolato, in quanto è probabile che il credito verrà recuperato, almeno in parte.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato Recupero Crediti
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