• LinkedIn
Telefono: 02 36 52 29 61 | info@studio-pandolfini.it
Avvocato Recupero Crediti - Milano
  • HOME
  • LO STUDIO
    • Chi Siamo
    • Perché Sceglierci
  • SERVIZI
    • Consulenza Preventiva
    • Recupero Crediti Stragiudiziale
    • Recupero Crediti Giudiziale
    • Recupero Crediti verso la Pubblica Amministrazione
    • Recupero Crediti Estero
  • RISORSE
    • Video
    • Iscrizione alla Newsletter
  • BLOG
  • CONTATTI
  • Cerca
  • Menu Menu
decretoingiuntivo-giudice

Decreto ingiuntivo: il giudizio di opposizione

9 Dicembre 2020/in News, Recupero Crediti Aziendali /da Valerio Pandolfini

Indice

  1. Termini per proporre opposizione a decreto ingiuntivo

Il procedimento per decreto ingiuntivo si caratterizza per avere due fasi:

  • la prima (che potrebbe rimanere l’unica) è una fase sommaria, in cui il giudice emana il decreto sulla base delle sole prove documentali prodotte dal ricorrente, senza contraddittorio con il debitore;
  • la seconda, eventuale, si ha quando il debitore propone opposizione contro il decreto ingiuntivo, instaurando una causa ordinaria a cognizione piena.

Si è già trattata la fase sommaria in un precedente articolo.  La seconda fase inizia allorché, una volta emesso il decreto e notificato al debitore (nel termine di 40 gg. dall’emissione, ai sensi dell’art. 644 C.p.c.), questi proponga opposizione al decreto ingiuntivo.

L’opposizione deve essere proposta nel termine di 40 gg. dalla notifica del decreto, o nel termine eventualmente più breve (minimo 10 gg.) concesso dal giudice che emette il decreto, qualora ritenga che sussistano giusti motivi per abbreviare tale termine.

L’opposizione può essere proposta anche dopo tali termini (opposizione tardiva) ai sensi dell’art. 650 Cpc, in caso di:

  • irregolarità della notificazione;
  • caso fortuito;
  • forza maggiore,

sempre che abbiano causalmente provocato la tardiva conoscenza dell’ingiunzione o la tardiva proposizione dell’opposizione da parte del debitore ingiunto cui sia stato regolarmente notificato il decreto e che, per circostanze indipendenti dalla sua volontà, sia stato nell’impossibilità di agire in giudizio.

  1. Natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Nella giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui l’opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l’ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l’emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l’esistenza del credito.

Poiché l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, la stessa non può essere proposta sulla base di motivi attinenti solo ai presupposti per l’emissione del decreto, bensì al merito del credito. Se infatti il credito viene accertato come esistente al termine della causa, il giudice dell’opposizione deve accogliere, nel merito, la domanda, indipendentemente dal fatto che gli elementi probatori sui quali è stato emesso originariamente il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi o meno.

Di questo principio la giurisprudenza ha fatto applicazione in vari casi. Si è così ritenuto che, qualora la banca abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del capitale e interessi per lo scoperto di c/c, e il debitore abbia proposto opposizione deducendo la nullità della clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’accoglimento della domanda del correntista non travolge l’intero credito azionato dalla banca in via monitoria, bensì la sola parte di esso riguardante gli interessi così calcolati, imponendo al giudice di provvedere ad un nuovo calcolo degli interessi dovuti.

Analogamente, se un decreto ingiuntivo viene notificato oltre il termine di 40 gg. dalla pronuncia, e il debitore propone opposizione eccependo l’inefficacia del decreto, il giudice della causa di opposizione ha il potere-dovere non soltanto di esaminare tale eccezione), ma anche di decidere sulla fondatezza del diritto di credito.

L’accertamento sulla legittimità dell’emissione del decreto ingiuntivo nella causa di opposizione può tuttavia avere rilievo in due casi:

  • ai fini del regolamento delle spese della fase sommaria;
  • ai fini della decisione circa l’esecuzione provvisoria dello stesso, nel senso che la mancanza delle condizioni per l’emissione del decreto ingiuntivo impedisce la concessione dell’esecutività del decreto in corso di causa. 
  1. Le regole processuali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Anche nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo si applicano le ordinarie regole processuali; il creditore opposto (convenuto in senso formale) mantiene la veste di attore sostanziale, mente il debitore opponente (attore formale) quella di convenuto.

Di conseguenza:

  • per quanto attiene all’onere della prova, sul convenuto opposto (creditore) incombe l’onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l’attore opponente (debitore) a dover dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore;
  • per quanto attiene ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale previsti per ciascuna delle due parti, il debitore opponente può citare unicamente il creditore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo; qualora il debitore opponente intenda chiamare in giudizio un terzo, dovrà chiedere l’autorizzazione al giudice della causa di opposizione.

L’opponente può proporre, nello stesso atto di opposizione, tutte le domande riconvenzionali nei confronti del creditore opposto che potrebbe formulare in qualità di convenuto in un ordinario giudizio di cognizione. La domanda riconvenzionale proposta dall’opponente nel giudizio di opposizione:

  • può essere fondata su un titolo giustificativo diverso dalla pretesa principale;
  • non è travolta dalla eventuale inammissibilità o improcedibilità della domanda principale relativa al credito per cui è stato emesso il decreto;
  • deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale.

Solo l’opponente, nella sua qualità sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, e non l’opposto, il quale, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con il decreto ingiuntivo. Le uniche domande nuove che, secondo la giurisprudenza, sono proponibili dall’opposto sono quelle che nascono dalla eventuale domanda riconvenzionale proposta dall’opponente, per la quale l’opposto si verrebbe a trovare nella posizione sostanziale di convenuto (reconventio reconventionis).

  1. La sospensione della provvisoria esecuzione

Il debitore opponente può chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c (art. 649 c.p.c.), qualora non sussistano più i presupposti che avevano giustificato la concessione di tale provvedimento.

Pertanto, se la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo era stata concessa sulla base della documentazione probatoria offerta dal creditore ai sensi del comma 1 dell’art. 642, l’esecuzione potrà essere sospesa quando la contestazione del debitore, faccia venire meno il fumus boni juris del creditore; è il caso classico del disconoscimento della firma apposta sul titolo di credito posto a base del decreto, o dell’eccezione di prescrizione del titolo di credito azionato.

Nel caso invece in cui la provvisoria esecuzione sia stata concessa per un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo (art. 642 comma 2), la sospensione potrà essere concessa qualora emergano fatti o circostanze dopo la pronuncia del decreto idonei a far venire meno il periculum.

L’ordinanza con cui viene sospesa la provvisoria esecuzione del decreto non è soggetta ad impugnazione, né, in caso di rigetto, l’istanza può essere riproposta.

Quando il giudice dell’opposizione sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, viene sospeso il processo esecutivo eventualmente promosso dal creditore (art. 623 cpc) e non possono essere compiuti ulteriori atti esecutivi. Tuttavia, la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto non revoca l’efficacia del decreto ingiuntivo quale titolo esecutivo e non determina, quindi, l’estinzione del procedimento esecutivo intrapreso in forza del medesimo, né incide sulla legittimità degli atti esecutivi già compiuti, che quindi restano validi. In particolare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non comporta la cancellazione dell’ipoteca iscritta in forza del decreto esecutivo.

  1. L’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Se il giudizio di primo grado si conclude con il rigetto dell’opposizione:

  • cessano gli effetti della sospensione disposta dal giudice della cognizione e il decreto ingiuntivo riprende forza di titolo esecutivo, con la conseguente possibilità di riassumere il procedimento esecutivo in precedenza sospeso;
  • il decreto acquista – ove non l’abbia già – efficacia esecutiva (art. 653 comma 1 c.p.c.). Il titolo esecutivo è il decreto e non la sentenza in quanto questa nulla aggiunge al contenuto della sanzione esecutiva.
  • il giudice liquida le spese relative al solo giudizio di opposizione, giacché quelle liquidate nell’ingiunzione restano ferme, unitamente al contenuto della stessa.

Se invece l’opposizione viene accolta, il decreto ingiuntivo è revocato dalla relativa sentenza e gli atti esecutivi eventualmente compiuti sono caducati immediatamente, a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza.

Ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del giudizio di opposizione impone la revoca del decreto opposto e l’emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato. Spetta, poi, al giudice dell’opposizione valutare, anche in relazione al profilo temporale, il o i pagamenti nelle more intervenuti, ai fini della liquidazione delle spese.

Se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito solo dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti in cui la sanzione esecutiva era stata già legittimamente inflitta dal decreto (art. 653, secondo comma, c.p.c.). Nel concetto di “atti di esecuzione già compiuti in base al decreto” rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione, ma tutti i possibili effetti dell’esecutività del decreto, compresa l’ipoteca iscritta sulla base dell’esecutività del decreto stesso.

La dichiarazione (con ordinanza) di estinzione del processo di opposizione (ad esempio per rinuncia agli atti del giudizio da parte dell’opponente) comporta che il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva (art. 653, primo comma, c.p.c.).

 

Avv. Valerio Pandolfini 

Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su Twitter
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su Pinterest
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
https://www.avvocatorecuperocrediti.it/wp-content/uploads/2020/12/decretoingiuntivo-giudice.jpg 500 1000 Valerio Pandolfini https://www.avvocatorecuperocrediti.it/wp-content/uploads/2020/10/avvocato-recupero-crediti-pandolfini-logo-300x138.png Valerio Pandolfini2020-12-09 15:12:362020-12-20 11:22:28Decreto ingiuntivo: il giudizio di opposizione

Autore dei contenuti

Avvocato Recupero Crediti Avv. Valerio Pandolfini
CONTATTA LO STUDIO

Ultimi articoli

  • decretoingiuntivo-giudiceDecreto ingiuntivo: il giudizio di opposizione9 Dicembre 2020 - 15:12
  • giudice-decreto-ingiuntivoDecreto ingiuntivo: quando diventa esecutivo?9 Dicembre 2020 - 14:51
  • decretoingiuntivo-giudice-giustiziaQuando e come può essere ottenuto un decreto ingiuntivo (di pagamento)?9 Dicembre 2020 - 14:17
  • Avvocato Recupero creditiL’analisi preventiva di solvibilità del debitore12 Novembre 2020 - 16:07
  • Recupero crediti Avvocato Recupero creditiRecupero del credito giudiziale: come funziona?12 Novembre 2020 - 16:07

Cerca nel sito

Iscriviti alla Newsletter

Per ulteriori informazioni e per fissare un primo colloquio telefonico o incontro conoscitivo senza impegno, potete:

Chiamarci adesso

al numero 02 36 52 29 61

Inviarci una mail a

info@studio-pandolfini.it

oppure compilare il form

per essere ricontattati

Autorizzo il titolare del trattamento all’utilizzo dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni relative alla presente richiesta di contatto in conformità a quanto previsto nell’informativa privacy  Privacy Policy

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano i termini di servizio di Google Privacy Policy e Termini di servizio.

Questo modulo di contatto è disattivato perché l’utente ha rifiutato di accettare il servizio Google reCaptcha, necessario per convalidare i messaggi inviati dal modulo.
Avvocato Recupero Crediti è una divisione di Studio Legale Avvocato Pandolfini | P.IVA 04848740967 | C.F. PNDVLR64M04D612F | Polizza Generali INA-Assitalia n. 764104068 | Polizza Elite Insurance n. 2015/R/130223
Mail: info@studio-pandolfini.it | Telefono: 02 36 52 29 61 | Privacy Policy | Cookie Policy | Realizzazione sito web: Alkimedia, Web Agency Milano
Decreto ingiuntivo: quando diventa esecutivo? giudice-decreto-ingiuntivo
Scorrere verso l’alto

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca sul pulsante Impostazioni. All'interno del sito c'è sempre un link all'informativa sulla Privacy e sui Cookie. Cliccando sull'apposito tasto acconsenti all'uso dei cookie, altrimenti rimarranno disabilitati.

Accettare le impostazioniImpostazioni

Impostazioni Cookie e Privacy



Come usiamo i cookie

Per il corretto funzionamento del nostro sito web potremmo richiedere che alcuni cookie siano attivi sul tuo dispositivo. Utilizziamo i cookie per farci sapere come interagisci con il nostro sito, per arricchire la tua esperienza utente e per personalizzare il rapporto con il nostro sito web.

Clicca sulle diverse voci qui accanto per saperne di più. Puoi anche modificare alcune delle tue preferenze. Tieni presente che il blocco di alcuni tipi di cookie potrebbe influire sulla tua esperienza sui nostri siti Web e sui servizi che siamo in grado di offrire.

Cookie essenziali del sito Web

Questi cookie sono strettamente necessari per fornirti i servizi disponibili attraverso il nostro sito web e per utilizzare alcune delle sue funzionalità.

Poiché questi cookie sono strettamente necessari per la fruizione del sito web, non è possibile rifiutarli senza influire sul funzionamento del nostro sito. È possibile bloccarli o eliminarli modificando le impostazioni del browser e imporre il blocco di tutti i cookie su questo sito web.

Cookie di Google Analytics

Questi cookie raccolgono informazioni che vengono utilizzate in forma aggregata per aiutarci a capire come viene utilizzato il nostro sito web o l'efficacia delle nostre campagne di marketing o per aiutarci a personalizzare il nostro sito web e la vostra applicazione al fine di migliorare la vostra esperienza.

Se non vuoi che monitoriamo le tue visite sul nostro sito puoi disabilitare il monitoraggio nel tuo browser qui:

Altri servizi esterni

Usiamo anche diversi servizi esterni come Google Webfonts, Google Maps e fornitori di video esterni. Poiché questi fornitori possono raccogliere dati personali come il tuo indirizzo IP, ti consentiamo di bloccarli qui. Si prega di essere consapevoli del fatto che questo potrebbe ridurre pesantemente la funzionalità e l'aspetto del nostro sito. Le modifiche avranno effetto una volta ricaricata la pagina.

Impostazioni per Google Webfont:

Impostazioni per Google Maps:

Vimeo and YouTube video embeds:

Privacy Policy

Puoi leggere i nostri cookie e le nostre impostazioni sulla privacy in dettaglio nella nostra pagina sulla privacy.

Privacy Policy
Accettare le impostazioni