Un “buon” contratto per recuperare i crediti aziendali: quali clausole?
Quali clausole è opportuno inserire nei contratti utilizzati dalle imprese in modo da evitare il più possibile la formazione di insoluti?
Anche in questo caso le clausole contrattuali che possono essere utilizzate variano sensibilmente a seconda del tipo di attività svolta dalla singola impresa, del modo in cui l’attività viene svolta e della tipologia di clienti dell’impresa stessa. Quindi anche in questo caso non è possibile fornire indicazioni valide in generale; è compito del consulente legale valutare, volta per volta, assieme all’impresa – e quindi conoscendone a fondo le caratteristiche – quali siano le pattuizioni più indicate ed efficaci da inserire nei moduli contrattuali.
Nell’ottica di cercare di evitare il verificarsi di crediti insoluti, in generale può essere opportuno, ad esempio, inserire nei moduli contrattuali:
- una clausola di riserva della proprietà, che consenta, nel caso di vendita rateale, di rimanere proprietari del bene venduto finché non venga interamente pagato il prezzo e di recuperarne il possesso in caso di mancato pagamento delle rate;
- una forma di garanzia (ad esempio una fideiussione) che consenta di poter aggredire il patrimonio di un terzo soggetto nel caso in cui il cliente divenga insolvente;
- un tasso di interessi elevato, o comunque superiore a quello legale (che nei rapporti commerciali tra imprese è disciplinato dal D.lgs. n. 231/2002), in modo da dissuadere il debitore dal non onorare il debito o da ritardarne il pagamento;
- una clausola risolutiva espressa, che consenta di sciogliere il contratto in caso di determinati inadempimenti (ad esempio mancato pagamento del prezzo entro una certo termine) evitando l’accumularsi di ulteriori crediti;
- una caparra confirmatoria, che consenta di recedere dal contratto in caso di inadempimento trattenendo la somma versata dall’altra parte;
- una clausola sulla legge applicabile (che dovrebbe essere quella italiana), in modo da evitare l’applicazione di leggi estere (magari di paesi lontani o i cui ordinamenti non sono affidabili) quando l’impresa è attiva nell’import-export;
- una clausola sul foro competente (che dovrebbe coincidere con quello in cui ha sede l’impresa), in modo da rendere più sicura ad agevole l’eventuale azione in sede giudiziale.
Si tratta comunque di semplici esempi indicativi; molti altri tipi di clausole possono essere inserite, su indicazione del consulente legale.
Nel prossimo articolo analizzeremo cosa prevede la legge in ordine ai termini di pagamento.
Avv. Valerio Pandolfini
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un(né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.