Crediti pubblica amministrazione: specializzati in recupero crediti nei confronti della pubblica amministrazione
La certificazione dei crediti nei confronti della P.A.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 sono stati pubblicati i due Decreti datati 22 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recanti rispettivamente “Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali” e “Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l’acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio”.
Si tratta dei decreti inerenti la certificazione dei crediti verso la P.A. e il pagamento dei crediti vantati verso la P.A. mediante titoli di Stato.
Tali due decreti fanno parte di un più ampio pacchetto di misure (in tutto quattro decreti) varato dal Governo a favore delle imprese che devono recuperare crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, e che si propone di fornire liquidità alle aziende mediante il supporto del sistema bancario o attraverso compensazioni di crediti e debiti nei confronti delle P.A.
Il successivo decreto del Ministero dell’Economia del 24 settembre 2012, pubblicato sulla G.U. del 2 novembre 2012, ha modificato il precedente DM 22 maggio 2012.
Il primo provvedimento stabilisce le modalità, anche telematiche, per ottenere dalla P.A. (amministrazioni statali e degli enti pubblici) la certificazione dei crediti vantati per somministrazioni, forniture e appalti.
Qualora il credito vantato dall’impresa non sia prescritto, sia certo, liquido ed esigibile, occorre presentare alla Consip con il modello 1) allegato al Dm apposita istanza cartacea, inviando anche le fatture non pagate o gli estremi del credito. In questa fase, l’impresa deve precisare se intende compensare il credito e dichiarare di voler rinunciare ad attivare procedimenti giurisdizionali fino alla data di pagamento indicata nella certificazione. In assenza di una data precisa, l’impegno sarà di 12 mesi dalla data di certificazione. L’impresa creditrice che non vorrà chiedere la certificazione del credito sarà comunque libera di attivare procedimenti ingiuntivi nei confronti dell’amministrazione debitrice.
Le amministrazioni statali, così come gli enti locali, le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, dovranno certificare, rilasciando un numero progressivo, la “bontà” del credito entro 60 giorni dalla richiesta formulata dall’impresa. Sono espressamente esclusi dall’obbligo di certificazione gli enti locali commissariati e le regioni sottoposte a piani di rientro.
Se i crediti sono di importo superiore ai diecimila Euro, le amministrazioni dovranno verificare eventuali posizioni debitorie del creditore con cartelle esattoriali non pagate. Nel caso sia accertata l’inadempienza su una o più cartelle di pagamento, la certificazione ne darà atto e sarà «resa al lordo delle somme ancora dovute». L’importo sarà comunque indicato nella certificazione stessa. In questo modo, i creditori saranno comunque liberi di compensare il debito o al contrario contestarlo.
Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’Ente pubblico ha 60 giorni per rispondere, riconoscendo l’importo, oppure apportando cambiamenti o rifiutando l’addebito (ma in questo caso deve motivare). Nella risposta la PA deve specificare la data in cui intende pagare, che deve essere entro 12 mesi dalla data dell’invio della richiesta del creditore.
Se la P.A. non dovesse rispondere entro tale termine, con il modello 1-bis) l’impresa può chiedere l’intervento della Ragioneria, la quale a sua volta entro 10 giorni, il creditore può presentare istanza dinomina di un commissario ad acta, per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali al competente Ufficio Centrale del Bilancio, per le certificazioni di pertinenza degli enti pubblici nazionali all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero vigilante e per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, rispettivamente:
– utilizzando l’allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell’istanza di certificazionepresentata all’amministrazione o ente debitore;
– mediante piattaforma elettronica utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all’allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell’istanza di certificazione presentata all’amministrazione o ente debitore.
Nei 50 giorni successivi sarà il commissario a rilasciare la certificazione.
L’impresa creditrice può delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell’istanza di nomina del commissario ad acta.
Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato a una banca o a un intermediario finanziario, quest’ultimo trattiene l’originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione o ente debitore con posta elettronica certificata, alla verifica dell’esistenza e validità di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l’amministrazione o ente debitore comunica con lo stesso mezzo, l’esito della verifica all’istituto cessionario che informa il titolare del credito.
Per i crediti d’importo superiore a 10.000 Euro, l’amministrazione debitrice procede alla verifica prescritta dall’art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di accertata inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, l’eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l’importo corrispondente all’ammontare del credito indicato nellacertificazione, decurtato delle somme relative all’accertata inadempienza.
Dove previsto, poi, il versamento di cui all’art. 28-quater del DPR 602/73 va effettuato entro 12 mesidal rilascio della certificazione.
Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell’amministrazione debitrice, ma che tra i debiti non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli artt. 29 e 30 del DL 78/2010 convertito.
Se l’importo certificato viene in parte utilizzato dal creditore, in compensazione con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli artt. 29 e 30 del DL 78/2010, l’importo del credito da utilizzare in compensazione va annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall’agente della riscossione e il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione.
Dopo aver certificato il credito, l’impresa può scegliere fra tre soluzioni diverse per ricevere il pagamento del credito:
a) compensare con debiti iscritti a ruolo. Si possono utilizzare in compensazione crediti iscritti a ruoloentro il 30 aprile 2012, sia erariali sia locali e anche contributivi, verso l’INAIL e verso il Servizio Sanitario Nazionale. È sufficiente presentare la certificazione all’agente di riscossione, che ha tre giorni di tempo per verificare la veridicità e girare il tutto all’ente debitore, che risponde entro dieci giorni. Se la risposta è positiva, la compensazione viene comunicata entro cinque giorni, via PEC, e l’Ente ha poi 12 mesi per pagare. Se l’ente non paga, interviene lo stato riducendo i trasferimenti.
b) ottenere un’anticipazione bancaria. In tal caso, le somme erogate dalla banca come anticipo del credito non si sovrappongono ad altre eventuali tipologie di finanziamento già attivate o al castelletto bancario (che quindi non si riduce). L’anticipazione può essere assistita dal Fondo di garanzia, fino al 70% dell’importo (o all’80% in caso di apporto di risorse delle Regioni), per un massimo di 2,5 milioni di euro per ogni singola impresa. Non sono dovute commissioni per la garanzia bancaria per le imprese del Mezzogiorno, le imprese femminili, le aziende in amministrazione straordinaria, le micro imprese con contratto di rete, le imprese sociali.
c) cedere il credito a una banca o a un intermediario finanziario, pro soluto (in tal caso il rischio passa a chi acquista il credito) o pro solvendo (in tal caso invece è l’impresa che resta responsabile in caso di insolvenza del debitore).
Avv. Valerio Pandolfini
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