Le regole di un “buon” contratto per recuperare i crediti aziendali
Non tutti i contratti utilizzati dalle imprese sono redatti in modo da venire effettivamente incontro alle loro esigenze e, in particolare, in modo da prevenire l’insorgere di un credito insoluto.
Non è possibile – e comunque non è opportuno – prevedere un contratto generale standard valido “per tutte le stagioni”, cioè indistintamente per tutte le imprese.
Al contrario, i moduli contrattuali che un’impresa utilizza per il proprio business devono essere “tailor made”, cioè studiati e strutturati in funzione delle esigenze specifiche di una data impresa, ovvero in funzione:
- del tipo di attività svolta dall’impresa, cioè il settore merceologico e le caratteristiche del business;
- dal modo in cui l’attività viene svolta (cioè dall’organizzazione e dalla struttura aziendale);
- dalla tipologia di clienti dell’impresa stessa (imprese o consumatori, soggetti nazionali o esteri, etc.), che si riflette sulla normativa applicabile.
Tali variabili devono essere analizzate attentamente dal legale incaricato dall’impresa di predisporre/revisionare i moduli contrattuali. E tale analisi dovrà essere effettuata dal legale non solo all’interno del proprio studio ma anche – e soprattutto – insieme all’impresa. Il legale dovrà quindi conoscerne bene le caratteristiche, la struttura, le esigenze specifiche.
Ogni modulo contrattuale deve essere non solo applicato dall’impresa, ma anche e prima ancora condiviso. E ciò è possibile solo se la sua predisposizione avviene in stretto coordinamento tra impresa e legale.
Ciò premesso, vi sono tuttavia delle semplici regole generali che ogni modulo contrattuale (sia esso un semplice ordine o conferma d’ordine o delle condizioni generali di contratto) dovrebbe seguire, a prescindere dalle specificità dell’attività dell’impresa che li utilizza. In sintesi, un “buon” contratto dovrebbe essere:
- chiaro, evitando frasi o espressioni ambigue sulle quali i futuri debitori potrebbero speculare in modo pretestuoso, al solo fine di ostacolare la riscossione del credito;
- completo, cioè regolamentare tutti gli aspetti essenziali dei rapporti commerciali di volta in volta posti in essere, senza lacune, in tal modo evitando speculazioni da parte dei debitori;
- valido, cioè conforme alle normative (generali e di settore) di volta in volta applicabili, in tal modo evitando che i debitori possano evitare il pagamento adducendo l’invalidità del contratto;
- tutelante, cioè redatto in modo da venire incontro quanto più possibile alle esigenze effettive dell’impresa (in particolare, per ciò che ci interessa, ottenere il massimo possibile soddisfacimento dei crediti).
Nel prossimo articolo vedremo quali clausole è opportuno inserire in un ”buon” contratto, ai fini del recupero dei crediti.
Avv. Valerio Pandolfini
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un(né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.