Il recupero crediti nei confronti di un debitore estero
Da un punto di vista giuridico, recuperare un credito nei confronti di un cliente estero non presenta particolarità di rilievo rispetto al recupero crediti in ambito nazionale. La procedura è, infatti, in gran parte analoga. Il recupero dei crediti nei confronti di clienti esteri comporta tuttavia maggiori difficoltà rispetto ai crediti nei confronti di debitori in Italia, soprattutto quando il debitore ha sede in un paese extra-UE. Date le difficoltà di procedere al recupero del credito all’estero è essenziale – ancor più di quanto accada per un’attività commerciale svolta in Italia – prevenire fin dall’inizio il sorgere degli insoluti, ad effettuare una accurata analisi di solvibilità prima di procedere con l’esecuzione forzata.
1. Il recupero dei crediti all’estero
L’export costituisce, come è noto, un’attività di crescente importanza per le imprese italiane. Le imprese esportano i propri prodotti e servizi in tutto il mondo, in particolare nei paesi dell’est asiatico e in via di sviluppo. Ciò comporta inevitabilmente il sorgere di crediti insoluti, analogamente a quanto avviene per le attività svolte in Italia.
Da un punto di vista giuridico, recuperare un credito nei confronti di un cliente estero non presenta particolarità di rilievo rispetto al recupero crediti in ambito nazionale. La procedura è, infatti, in gran parte analoga: si inizia con l’invio di una lettera di sollecito, cui segue, in caso di mancato pagamento, l’ottenimento di un titolo esecutivo (cioè un ordine di condanna da parte del giudice, come ad esempio un decreto ingiuntivo) e infine si procede all’esecuzione forzata sui beni del debitore.
Il recupero dei crediti nei confronti di clienti esteri comporta tuttavia maggiori difficoltà rispetto ai crediti nei confronti di debitori aventi domicilio o sede in Italia. Ciò si deve a molteplici ragioni, quali ad esempio:
- la difficoltà di rintracciare i clienti esteri, specialmente in paesi lontani;
- difficoltà burocratiche, specialmente in paesi extra UE;
- difficoltà linguistiche, geografiche, organizzative etc.
Non è infrequente che un’impresa, anche una volta ottenuta una sentenza favorevole, non riesca ad ottenere il recupero del credito per la difficoltà di rintracciare il debitore o per l’impossibilità di agire in via di esecuzione forzata contro quest’ultimo. Le difficoltà, inoltre, aumentano quando il debitore ha sede in un Paese al di fuori dell’Unione europea.
Attese le difficoltà di procedere al recupero del credito all’estero è essenziale – ancor più di quanto accada per un’attività commerciale svolta in Italia – prevenire fin dall’inizio il sorgere degli insoluti. In altri termini, per un’impresa che svolga una parte rilevante della propria attività con l’estero è fondamentale evitare o comunque limitare il più possibile fin dal nascere il sorgere del credito da recuperare.
E’ inoltre importante svolgere una accurata analisi di solvibilità del cliente estero, in modo da accertare la presenza di beni aggredibili in via di esecuzione forzata, tramite pignoramento.
2. Le misure preventive
Ma come è possibile prevenire il sorgere di insoluti su clienti esteri?
In primo luogo, ottimizzando la modulistica contrattuale.
Mai come in questo caso, infatti, è indispensabile per ogni impresa che svolga attività di export, poter contare su contratti scritti, chiari, completi e pienamente tutelanti per l’impresa stessa.
Non è quindi sufficiente utilizzare semplici moduli di ordine o conferma d’ordine, ma occorre predisporre ed utilizzare un vero e proprio contratto (o condizioni generali di contratto, contenenti le clausole contrattuali opportune per regolare in modo ottimale i rapporti commerciali con clienti esteri, prevedendo il sorgere di problematiche di crediti da recuperare, o più in generale di eventuali rischi o responsabilità in capo all’impresa).
Per un approfondimento circa il contratto di compravendita con l’estero, potete leggere questo articolo.
Alcuni esempi di clausole da inserire nei contratti commerciali con l’estero:
- è assolutamente fondamentale inserire nel contratto una clausola che attribuisca la giurisdizione al giudice italiano (v. par. 3) e stabilisca che la legge applicabile è quella italiana; ciò al fine di evitare che l’impresa italiana sia costretta a rivolgersi ad una autorità giudiziaria estera per il recupero del credito (o in caso di contenzioso in generale), con conseguente notevole aggravio di costi e talvolta di tempi – o non possa invocare la legge italiana;
- è importante inserire nel contratto apposite garanzie circa il pagamento del credito; a tal proposito sono da tempi invalse nella prassi del commercio internazionale speciali tipologie di garanzie, cd. autonome, in quanto la loro escussione avviene semplicemente rivolgendo la relativa richiesta ad una banca, senza dover dimostrare l’esistenza del credito;
- può essere importante inserire apposite clausole, come la riserva della proprietà (retention of title), che permette di tornare in possesso della merce venduta e quindi rivenderla a terzi;
- è opportuno inserire clausole di esonero da responsabilità per vizi o mancanza di conformità della merce e clausole relative al passaggio del rischio dal venditore all’acquirente (c.d. Incoterms), per limitare o annullare possibili contestazioni dell’acquirente.
Questi sono alcuni esempi di clausole che possono essere inserite in un contratto di compravendita con un cliente estero; molte altre possono essere inserite, in relazione al tipo di prodotti e all’organizzazione dell’impresa.
Un altro strumento indispensabile per prevenire fin dall’inizio il fenomeno degli insoluti con clienti internazionali è quello di individuare ed utilizzare un idoneo strumento di pagamento.
La prassi internazionale conosce da tempo una serie di strumenti che consentono al venditore di ottenere la quasi certezza del pagamento da parte del cliente estero. Il più efficace è il credito documentario, che consente al venditore (italiano) di avere la certezza del pagamento da parte della banca corrispondente dell’acquirente, mediante la produzione di una serie di documenti rappresentativi della merce (fattura, documenti di trasporto, certificati d’origine, certificati di qualità, certificati d’ispezione, etc.).
Un altro strumento assai utile per proteggersi da mancati pagamenti da parte dei clienti esteri consiste nell’assicurazione del credito; si tratta di una pratica ormai sempre più utilizzata dalle imprese – specialmente se operano molto spesso o comunque per ingenti quantitativi di merci con l’estero – che consente loro di non subire il rischio del mancato pagamento, in quanto lo stesso viene trasferito all’assicuratore.
Utilizzare un modulo contrattuale tutelante, uno strumento di pagamento idoneo e/o assicurarsi contro il rischio sui crediti consentono all’impresa di limitare notevolmente il numero e l’ammontare degli insoluti. Tuttavia, è comunque possibile – ed anzi probabile – che un’impresa si trovi a fronteggiare un credito da recuperare.
In questo caso, occorre procedere tempestivamente ed efficacemente. In primo luogo, è opportuno inviare una prima lettera di sollecito, possibilmente scritta nella stessa lingua del debitore estero, e coinvolgendo già uno studio legale ubicato nel paese del debitore, allo scopo di rendere più efficace il sollecito.
In secondo luogo, occorre ottenere tempestivamente un provvedimento giudiziale di condanna al pagamento (come ad esempio un decreto ingiuntivo) sulla base del quale potrà essere intrapresa un’azione esecutiva all’estero.
Tale attività dovrebbe tuttavia essere preceduta (o comunque effettuata in contemporanea) dalla predisposizione di una accurata analisi di solvibilità del debitore estero.
E’ infatti essenziale accertare in via preventiva la sussistenza di beni del debitore estero aggredibili in via di esecuzione forzata, tramite pignoramento, in modo da evitare di incorrere in spese legali inutili. Tale analisi può essere affidata ad agenzie internazionali o aventi sede nel paese del debitore estero, sotto la supervisione dello studio legale incaricato del recupero del credito.
3. L’azione giudiziale di recupero nei confronti del debitore estero: giudice italiano o giudice estero?
Qualora occorra procedere al recupero del credito in via giudiziale nei confronti di un debitore avente sede in un paese estero, la prima questione da affrontare e risolvere è se sia possibile (ed opportuno) rivolgersi ad un’autorità giudiziaria italiana, o se invece è necessario (o opportuno) rivolgersi all’autorità giudiziaria straniera, ovvero quella in cui ha sede o domicilio il debitore estero.
Se è possibile (o opportuno) adire un giudice italiano sarà possibile acquisire un titolo esecutivo in Italia, sulla base del quale sarà possibile procedere in via di esecuzione forzata (pignoramento) nei confronti del debitore estero.
Fermo restando che l’azione esecutiva dovrà comunque essere promossa nel paese estero in cui risiede o ha sede il debitore, a meno che il debitore sia proprietaria di beni in Italia o a sua volta vanti crediti nei confronti di soggetti italiani. Nessun Ufficiale Giudiziario italiano può infatti recarsi all’estero e pignorare le proprietà del debitore, ma a ciò devono provvedere le autorità del paese estero.
In caso contrario, sarà necessario (o opportuno) avviare l’attività giudiziale di recupero del credito direttamente all’estero, presso il Giudice del paese in cui risiede il debitore estero, in modo da acquisire un titolo esecutivo e procedere successivamente con il pignoramento.
Vediamo in sintesi quali sono i criteri in base ai quali occorre individuare l’autorità giudiziaria competente quando si procede al recupero di un credito nei confronti di un debitore estero.
In primo luogo, occorre verificare se nel contratto da cui trae origine il credito è presente una clausola di foro competente. In tal caso, infatti, le parti hanno direttamente scelto l’autorità giudiziaria competente – essendo ciò consentito dalla legge – e quindi occorre iniziare l’attività di recupero giudiziale del credito presso tale autorità giudiziaria.
Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 consente infatti alle parti di determinare autonomamente a quale autorità giurisdizionale di uno Stato membro debba essere devoluta la risoluzione delle eventuali controversie derivanti da un determinato rapporto giuridico, purché ciò avvenga per iscritto.
La clausola sulla giurisdizione può essere contenuta anche nelle condizioni generali di contratto, disponibili anche mediante accesso all’indirizzo web indicato dal contraente che le ha predisposte, senza la necessità di una specifica approvazione per iscritto, purché le condizioni siano chiaramente richiamate dall’accordo tra le parti. Pertanto, se l’ordine di acquisto riporta per esteso le condizioni generali, nelle quali è contenuta una clausola che attribuisce la giurisdizione al giudice italiano, tale giurisdizione si applica; qualora, invece, l’ordine di acquisto richiama le condizioni generali senza riportale per esteso o anche solo per estratto, sussiste la giurisdizione del giudice italiano se l’ordine contiene un rinvio al sito web dove esse siano facilmente accessibili e reperibili.
Dunque, qualora nel contratto le parti abbiano scelto di rivolgersi in caso di controversia all’autorità giudiziaria italiana (ad es., il Tribunale di Milano), l’azione di recupero del credito potrà (anzi dovrà) essere avviata presso il Giudice italiano. Al contrario, qualora le parti abbino scelto nel contratto come foro competente un’autorità giudiziaria di un altro paese, l’azione di recupero del credito potrà (anzi dovrà) essere avviata presso il Giudice del paese estero.
In tale ultimo caso, occorrerà necessariamente coinvolgere uno studio legale ubicato nel paese estero dove ha sede il debitore.
Contrariamente a quanto si può pensare, non sempre è opportuno inserire nel contratto una clausola che attribuisce la competenza a decidere sulle controversie (e quindi anche per il recupero crediti) al giudice italiano. E’ vero infatti che in tal caso è certamente più facile per l’impresa italiana agire in giudizio, mentre il debitore estero dovrà/se intende difendersi) nominare un difensore italiano, a dover svolgere le proprie difese in una lingua diversa dalla sua, etc. Occorre tuttavia considerare il profilo attinente al riconoscimento del titolo esecutivo nel paese estero (che come si è detto è necessario, dato che l’azione esecutiva dovrà comunque essere promossa nel paese estero dove risiede o ha sede il debitore estero)..
Stabilire la competenza a decidere dell’autorità giudiziaria italiana può essere opportuno quando la controparte estera (debitore) risiede o ha sede all’interno dell’UE, In tali casi, infatti, il titolo esecutivo ottenuto in Italia (tipicamente il decreto ingiuntivo) è automaticamente riconosciuto nella paese UE – ai sensi del Regolamento UE 1215/2012 – e quindi l’inizio dell’esecuzione all’estero non comporta complicazioni procedurali o costi aggiuntivi sostanziali.
Occorre, peraltro, considerare che in alcuni paesi UE il procedimento davanti all’autorità giudiziaria è più veloce e semplice di quello in Italia; in tal caso, può essere opportuno prevedere la competenza dell’autorità giudiziaria del paese estero, ed iniziare la procedura per il recupero del credito direttamente davanti all’autorità di tale paese.
Se invece il debitore risiede o ha sede fuori dalla UE, occorre fare una riflessione. In tal caso occorre infatti stabilire se nel paese estero il titolo esecutivo ottenuto in Italia può essere automaticamente riconosciuto (in quanto esiste una convenzione internazionale che ciò preveda). È questo il caso, ad esempio, della Svizzera, per la quale vige la Convenzione di Lugano del 2007, che prevede appunto il riconoscimento automatico nel territorio svizzero delle pronunce di un giudice italiano.
Se invece tra l’Italia e il paese extra UE della controparte non vige alcuna convenzione, ed occorre quindi instaurare in tale paese un apposito procedimento per il riconoscimento del titolo esecutivo ottenuto in Italia, occorre analizzare quali sono le caratteristiche (complessità, durata, costi etc.) di tale procedimento. Qualora quest’ultimo sia lungo, complesso e/o costoso, è probabilmente preferibile prevedere la competenza dell’autorità giudiziaria (non italiana, bensì) di tale paese estero, ed agire quindi per il recupero del credito davanti a tale autorità giudiziaria estera.
Ad esempio, gli USA non hanno aderito ad alcuna convenzione internazionale per il riconoscimento delle decisioni straniere. Pertanto, se il debitore ha sede o risiede negli USA, non vi è alcuna garanzia che un decreto ingiuntivo italiano possa essere riconosciuto in tale paese e che ivi si possa procedere con un’esecuzione forzata sui beni del debitore. Ciò significa che, in tal caso, non è opportuno prevedere nel contratto la competenza del giudice italiano, ed è invece opportuno prevedere la competenza del giudice dello Stato degli USA in cui risiede o ha sede la controparte, in modo da promuovere poi l’azione esecutiva in tale Stato.
Inoltre, anche in questo caso è possibile che il procedimento davanti all’autorità giudiziaria del paese estero sia più rapido di quello italiano; è questo, ad esempio, il caso sopra citato della Svizzera. Anche per tale ragione può quindi essere opportuno prevedere la competenza a decidere dell’autorità giudiziaria estera e procedere al recupero del credito direttamente nel paese estero.
Quando invece le parti non hanno previsto nel contratto la competenza dell’autorità giudiziaria di un determinato paese, per stabilire quale sia tale competenza (e dunque quale sia il giudice davanti al quale promuovere l’azione di recupero del credito) anche in questo caso occorre distinguere a seconda che il debitore abbia sede o risieda in un paese UE o extra UE.
In ambito UE, il Regolamento (UE) n. 1215/2012 prevede che in linea generale è competente giudice dello Stato membro in cui il convenuto (debitore) risiede o è domiciliato. In alternativa a tal criterio, il Regolamento prevede che è competente anche il giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. Con riferimento alla compravendita di beni e la prestazione di servizi, si presume che il luogo di esecuzione sia, rispettivamente, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto e il luogo in cui servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Pertanto, in mancanza di diversa clausola contrattuale, in caso di compravendita tra un venditore italiano ed un acquirente estero (residente o domiciliato in un paese UE), qualora la merce venga consegnata nel paese dell’acquirente estero e il venditore italiano intenda agire per il recupero del credito a causa del mancato pagamento del prezzo da parte dell’acquirente estero, il giudice competente è quello dell’acquirente (debitore) estero.
Per determinare il luogo di consegna della merce in base al contratto, occorre esaminare le clausole rilevanti del contratto, idonee a identificare tale luogo, ivi compresi gli Incoterms. Pertanto, qualora ad es. nel contratto di compravendita tra venditore italiano ed acquirente estero (residente o domiciliato in un paese UE) sia presente la clausola “Ex Works Italy”, sarà competente il giudice italiano, dato che il luogo di consegna della merce è stato pattuito in Italia.
Se invece la controparte (debitore) estera risiede o ha sede in un paese extra UE, in assenza di previsione contrattuale circa la competenza giurisdizionale, il giudice italiano è competente se:
- sussistono i criteri di cui alla L. n. 218/1995, la quale rinvia sostanzialmente al Regolamento (UE) n. 1215/2012 (quindi sussisterà la competenza del giudice italiano solo qualora la merce debba essere consegnata in Italia);
- tra l’Italia e il paese extra UE sussiste una apposita convenzione.
Al di fuori di tali casi, sussiste la competenza dell’autorità giudiziaria del paese (extra UE) nel quale ha sede o risiede il debitore estero.
4. Gli strumenti per il recupero del credito nei confronti del debitore estero
Quando sussiste la competenza a decidere dell’autorità giudiziaria italiana – perché nel contratto vi è una clausola di foro competente, o perché sussiste un criterio attributivo della competenza del giudice italiano, come visto in precedenza (v. par. 3), è possibile procedere all’azione di recupero del credito azionando diversi strumenti:
- l’ordinario procedimento monitorio (artt. 633 e ss. C.p.c.) per ottenere un decreto ingiuntivo;
- il procedimento di ingiunzione di pagamento europea ((Regolamento CE 1896/2006) (v. par. 4.1);
- il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Regolamento CE 805/2004) (v. par. 4.2);
- l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conto corrente bancario (Regolamento CE n. 655/2014) (v. par. 4.3);
- il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Regolamento CE 861/2007) (v. par. 4.4).
4.1 Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (Regolamento CE 1896/2006)
L’ingiunzione di pagamento europea (IPE), disciplinata dal Regolamento CE 1896/2006, può essere ottenuta solo nel caso in cui almeno una delle parti abbia domicilio o residenza abituale in uno Stato membro UE diverso da quello del giudice adito. Nel caso, quindi, di fornitura di merce eseguita da un’impresa italiana in favore di un’impresa con sede in un altro Stato membro, la prima potrà servirsi – davanti al giudice italiano se dotato di giurisdizione – dell’IPE se, al momento del deposito della domanda, il debitore convenuto sia ancora domiciliato in un diverso Stato membro.
Le condizioni affinché il giudice pronunci l’IPE sono pressoché analoghe a quelle previste dalla procedura italiana per il decreto ingiuntivo; deve dunque trattarsi di un credito liquido ed esigibile. Tuttavia, a differenza del procedimento monitorio italiano, non è necessario fornire una prova scritta del credito. Ciò che rileva ai fini dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento è infatti la mera affermazione del creditore. In pendenza del termine per proporre l’opposizione l’IPE non può in nessun caso essere dichiarata provvisoriamente esecutiva.
La domanda può essere proposta utilizzando un apposito modulo standard e non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato. Anche in questo caso, l’ingiunzione viene pronunciata senza che sia instaurato il contraddittorio con il debitore. L’IPE contiene, oltre che ovviamente l’ordine rivolto al debitore di pagare l’importo specificato, l’avvertimento che il debitore stesso può, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, pagare quell’importo oppure proporre opposizione innanzi allo stesso giudice che l’ha emessa e che, in difetto di tempestiva opposizione, l’ingiunzione acquista forza esecutiva.
Anche per proporre opposizione il debitore può utilizzare un apposito modulo standard, senza essere tenuto tuttavia ad indicare le ragioni della sua opposizione nell’atto introduttivo (diversamente da quanto accade nell’opposizione al decreto ingiuntivo italiano). Il procedimento di opposizione prosegue poi secondo il rito ordinario dinanzi al giudice dello stato membro che ha emesso il decreto.
Se non viene presentata opposizione entro il termine previsto, il giudice dichiara esecutiva l’IPE, , che può essere riconosciuta ed eseguita negli altri stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
Il regolamento europeo non prevede ipotesi al ricorrere delle quali possa essere concessa l’esecuzione provvisoria del decreto (possibilità prevista invece, come si è visto, dalle norme di procedura italiane).
4.2 Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Regolamento CE 805/2004)
Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, previsto dal Regolamento CE 805/2004, è uno strumento che consente la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici tra gli stati membri dell’Unione Europea, senza che siano necessari, nello stato membro dell’esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.
Affinché ciò sia possibile, è necessario che tali decisioni, transazioni o atti pubblici siano relativi a crediti non contestati. In base al Regolamento CE 805/2004, un credito si considera non contestato se:
a) il debitore l’ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario;
b) il debitore non l’ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario;
c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un’udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento;
d) il debitore l’ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico.
4.3 L’ordinanza europea di sequestro conservativo su conto corrente bancario (Regolamento CE n. 655/2014)
L’ Ordinanza europea di sequestro conservativo su conto corrente bancario, disciplinata dal (Regolamento CE n. 655/2014, è una procedura volta a facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale attraverso un mezzo efficace che consente al creditore, al sussistere di determinate condizioni, di impedire il trasferimento o il prelievo delle somme detenute dal debitore sul proprio conto corrente, tutelandosi così dal rischio di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato.
La procedura può essere avviata non solo quando il creditore ha già ottenuto una decisione giudiziaria nei confronti del debitore, ma anche prima che sia avviato il procedimento di merito contro il debitore (in tal caso, comunque il creditore dovrà avviare il relativo procedimento di merito in tempi brevi).
I presupposti per presentare la domanda ed ottenere l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo europeo sono i seguenti:
- il creditore deve presentare prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria dell’urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo europeo in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa (c.d. periculum in mora);
- qualora il creditore non abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongano al debitore di pagare il credito, il creditore deve presentare prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito (c.d. fumus boni iuris).
Peculiarità importanti di tale procedura sono la tempestività con la quale l’autorità esamina la richiesta e l’effetto sorpresa nei confronti del debitore, il quale non viene informato né sentito prima dell’emissione dell’ordinanza, ma solo dopo 3 giorni dall’attuazione del sequestro conservativo del conto corrente.
4.4 Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Regolamento CE 861/2007)
Il Procedimento europeo per le controversie di modesta entità, previsto dal Regolamento CE 861/2007, costituisce una valida alternativa ai procedimenti nazionali, ma con il limite che può trovare applicazione nelle controversie il cui valore (esclusi gli interessi, i diritti e le spese) non ecceda l’importo di € 5.000,00.
Per avviare il procedimento non è necessaria l’assistenza di un avvocato; la domanda si propone compilando un apposito modulo (allegato al Regolamento) che deve essere inviato all’organo giurisdizionale competente, unitamente ai documenti giustificativi pertinenti. Entro 14 giorni dal ricevimento del modulo, il tribunale deve notificarne una copia al convenuto, il quale, se intende difendersi, dovrà compilare il relativo modulo di replica entro 30 giorni e la controversia dovrebbe trovare soluzione in tempi più rapidi, rispetto ad un giudizio ordinario.
La sentenza emessa al termine del procedimento è riconosciuta ed esecutiva negli altri paesi dell’UE e non è opponibile (a meno che non presenti incongruenze rispetto ad una sentenza esistente in un altro paese europeo tra le stesse parti).
5. Case study
Il nostro Studio legale vanta un’esperienza pluriennale nell’ambito del recupero dei crediti nei confronti di soggetti esteri, ed è in grado di effettuare un’attività di consulenza completa ed efficace in favore delle imprese attive nell’export.
Siamo infatti da anni a fianco delle imprese italiane aiutandole a pianificare nel modo migliore la loro attività al fine di prevenire il fenomeno degli insoluti, assistendole nella elaborazione degli standard contrattuali più idonei e nella identificazione degli strumenti di opportuni ed efficaci.
Grazie alla collaborazione con società specializzate nelle indagini patrimoniali all’estero siamo inoltre in grado di rintracciare i debitori anche in paesi lontani, in modo da rendere efficace ed utile l’azione giudiziale di recupero. La nostra rete di corrispondenti all’estero ci consente altresì di essere operativi in quasi tutti i paesi del mondo, e di procedere tempestivamente e senza problemi, evitando intoppi o contenziosi lunghi e costosi.
Ecco un nostro caso studio:
La società Alfa – il nome è naturalmente di fantasia – attiva nel settore degli accessori per la meccanica, si è rivolta al nostro studio per il recupero di una serie di crediti, alcuni abbastanza risalenti, nei confronti di clienti ubicati in vari paesi esteri.
Lo Studio si è attivato, inviando subìto lettere di sollecito scritte nella lingua del paese del debitore (io comunque in lingua inglese), talvolta a nome del nostro studio legale corrispondente nel paese del debitore. Ciò ha permesso di recuperare una buona parte dei crediti, senza necessità di contenziosi.
Relativamente ai crediti rimasti insoluti, si è quindi proceduto ad un’indagine patrimoniale tramite una società investigativa specializzata in indagini all’estero, che ha permesso di rintracciare i debitori ed appurare la loro consistenza patrimoniale.
Relativamente ai debitori per i quali il report patrimoniale è risultato positivo, si è quindi provveduto ad ottenere un ordine di condanna dei debitori al pagamento; trattandosi in gran parte di clienti aventi sede all’interno della UE, sono stati concessi decreti ingiuntivi europei, che sono stati successivamente messi in esecuzione nei paesi dei debitori. All’esito delle procedure, è stato possibile recuperare oltre il 70% dei crediti di Alfa.
Contemporaneamente, lo Studio ha proceduto alla revisione dei moduli contrattuali utilizzati da Alfa per i rapporti con l’estero, che sono stati ottimizzati e resi maggiormente tutelanti per la società. E’ stata fornita inoltre consulenza in ordine agli strumenti di pagamento, che sono stati ripensati in modo da limitare fortemente gli insoluti. Grazie all’intervento dello Studio, la quantità di crediti insoluti di Alfa nei confronti dei clienti esteri si è ridotto di circa il 30%.
Per maggiori informazioni circa il nostro servizio di assistenza e consulenza per il recupero crediti all’estero, potete visionare l’apposita pagina del nostro sito oppure contattarci.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato Recupero Crediti in Italia e all’Estero
FAQ – Domande frequenti
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Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un(né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.










