Pagamenti nelle vendite internazionali: come garantirsi dai rischi (parte quinta)
Nei casi in cui l’incasso documentario preveda la consegna dei documenti contro accettazione di una tratta o l’emissione di un impegno irrevocabile a pagare da parte del compratore, vi è inoltre il rischio per il venditore del mancato pagamento di tali titoli, rischio che risulta aggravato se il compratore abbia già ritirato la merce.
Dato che in molti pesi (come ad esempio negli Stati Uniti e in Gran Bretagna) le cambiali non hanno lo stesso riconoscimento giuridico – e in particolare non hanno efficacia di titolo esecutivo – è opportuno emettere tali titoli in paesi che hanno aderito alla Convenzione di Ginevra sulla cambiale del 1930 (ovvero: Italia, Cecoslovacchia, Colombia, Ecuador, Jugoslavia, Perù , Spagna, Turchia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Giappone, Grecia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Svezia, Svizzera, Brasile, Federazione Russa, Francia, Lituania, Monaco, Polonia, Ungheria e Bielorussia); tale accordo riconosce l’astrattezza e l’autonomia del titolo rispetto al sottostante rapporto commerciale, che rimane al di fuori delle successive operazioni di negoziazione.
In ambito internazionale si possono avere due tipi di cambiali:
- la ‘‘bill of exchange’’, simile alla cambiale tratta italiana, che contiene l’ordine incondizionato impartito dal creditore (traente) nei confronti del debitore (trattario) di pagare alla scadenza indicata una certa somma a favore di un terzo soggetto definito beneficiario;
- la ‘‘promissory note’’, simile al pagherò italiano, che contiene la promessa incondizionata fatta dal debitore (emittente/traente) di pagare a favore del legittimo possessore (beneficiario) una certa somma di denaro alla scadenza e nel luogo in essa indicati.
Come nelle cambiali italiane, nella bill of exchange è necessario che il debitore apponga la propria firma di accettazione mentre nella promissory note è il traente che, emettendo e firmando per traenza il titolo, riconosce la propria posizione di debitore; entrambi, essendo titoli di credito all’ordine, incorporano il diritto del legittimo possessore di farsi pagare una certa somma alla scadenza prestabilita e sono trasferibili mediante girata.
La possibilità di accettare un pagamento dilazionato con cambiali internazionali deve essere quindi attentamente valutato dall’esportatore italiano, che dovrà tenere presente sia la legislazione in materia cambiaria del paese dell’importatore sia l’eventuale possibilità di effettuare il protesto o altre azioni di regresso in caso di mancato pagamento. Inoltre è importante prestare attenzione alla legislazione doganale vigente nel paese dell’importatore, alle formalità da seguire ed ai documenti necessari per permettere l’ingresso di merci estere nel territorio.
Avv. Valerio Pandolfini
Recupero Crediti Estero e sulla Consulenza Legale su Contratti Internazionali
Per leggere ulteriori articoli di approfondimento sul recupero crediti, visitate il nostro blog.
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un(né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.