Pagamenti nelle vendite internazionali: come garantirsi dai rischi (parte seconda)
Le principali caratteristiche del credito documentario sono le seguenti :
1) Autonomia. Il credito documentario è una operazione separata e distinta dal contratto commerciale sottostante, cui fa riferimento. L’impegno di una banca a pagare nei confronti del venditore-beneficiario è indipendente dal contratto che l’ha fatto sorgere e non è soggetto ad azioni o eccezioni da parte dell’acquirente-ordinante fondate sui suoi rapporti con il beneficiario.
2) Astrattezza. La banca si obbliga ad effettuare il pagamento esclusivamente sulla base dei documenti, e non sulle merci da essi rappresentate o descritte. La corrispondenza fra merci e documenti non può mai essere presa in considerazione ai fini del credito.
3) Formalismo. L’esame di conformità ai termini del credito da parte della banca è estremamente rigoroso ma di carattere esclusivamente formale, in quanto esclude ogni giudizio sull’efficacia e portata dei documenti nonché sulla reale osservanza dei termini contrattuali sottostanti.
Un credito documentario può essere revocabile o irrevocabile. Nel primo caso, l’impegno può essere annullato o modificato dalla banca emittente in qualsiasi momento. Un credito irrevocabile costituisce invece un impegno inderogabile della banca emittente a pagare il beneficiario, a condizione che siano presentati i documenti scritti e siano rispettati i termini e le condizioni. In tal caso, l’ordinante non può influire sul rapporto tra banca e beneficiario, revocando o modificando il credito.
Un credito documentario può inoltre essere confermato o non confermato. Nel primo caso, la banca emittente si serve di una banca corrispondente e le fa confermare il credito. Se la banca corrispondente conferma tale credito, essa unisce il suo irrevocabile impegno a quello della banca emittente. Il credito è non confermato quando la banca corrispondente ha solo il compito di informare il beneficiario dell’esistenza di un credito documentario a suo favore, senza assumersi nei suoi riguardi alcuna obbligazione.
I crediti documentari sono regolati dalla legislazione di ciascun paese. Esiste tuttavia una regolamentazione uniforme a livello internazionale, consistente nelle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari (Uniform Customs and Practice-UCP), adottate dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI) fin dal 1933 e aggiornate periodicamente. Le UCP sono da tempo entrate nella pratica internazionale e sono frequentemente richiamate direttamente dalle parti nei rispettivi accordi commerciali.
Avv. Valerio Pandolfini
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