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vendite internazionali recupero crediti

Pagamenti nelle vendite internazionali: come garantirsi dai rischi (parte quarta)

1 Dicembre 2015/in News, Recupero Crediti Aziendali, Recupero Crediti Estero, Ritardi Pagamento Commerciali

Un rischio abbastanza ricorrente che l’operatore italiano incontra nelle operazioni di import-export è quello derivante dal mancato ritiro della merce da parte del compratore.

In tale evenienza, il venditore ha a sua disposizione essenzialmente le seguenti alternative:

  1. cercare di accordarsi con il compratore, concedendo eventualmente uno sconto sul prezzo;
  2. rivendere la merce ad un altro acquirente, eventualmente anche in un altro paese;
  3. lasciare la merce in deposito nel luogo in cui si trova, sostenendo i relativi costi, in attesa di definire eventuali trattative in corso;
  4. farsi rispedire la merce, con i conseguenti ulteriori costi di trasporto e di assicurazione, e sempre che questo sia possibile anche in base alle eventuali restrizioni doganali e valutarie presenti nel paese di destinazione.

Affinché l’impresa venditrice possa godere della massima libertà` nella gestione della merce è opportuno concordare con l’acquirente termini di restituzione della merce del gruppo C o D degli Incoterms 2010, in modo che all’esportatore sia affidata la gestione del trasporto fino a destinazione. In questo modo, il venditore potrà scegliere anche lo spedizioniere cui affidare l’incarico di consegnare la merce, in modo che il compratore non abbia la possibilità di entrare in possesso della merce prima di avere ritirato i documenti dalla banca presentatrice.

E’ invece opportuno evitare incassi documentari con termini di restituzione della merce del gruppo E o F degli Incoterms 2010, come ad esempio EXW (Ex-Works) o FOB (Free on Board), soprattutto se il trasporto non avviene via mare, in quanto il compratore, prendendo in consegna la merce dal venditore nel luogo convenuto, ne avrebbe l’immediata disponibilità.

Infatti, qualora il venditore invii la merce direttamente all’indirizzo del compratore utilizzando una modalità di trasporto su gomma, aereo, ferroviario o postale, i documenti di trasporto della merce non sono rappresentativi della merce ma riportano solo il soggetto che è autorizzato al ritiro della merce stessa; se quindi sul documento di trasporto è indicato come destinatario il nominativo dell’acquirente, questi potrebbe legittimamente chiedere al vettore che i beni gli vengano consegnati.

Per evitare questo rischio è opportuno che il documento di trasporto riporti come destinatario la banca presentatrice, incaricata di effettuare l’incasso documentario. Ciò comporta che la merce verrà consegnata al destinatario finale soltanto quando lo stesso potrà produrre una lettera ‘‘liberatoria’’ emessa dalla banca che autorizza il vettore alla consegna della merce specificata nella liberatoria stessa; ovviamente la banca emetterà tale liberatoria solo se il cliente avrà pagato il prezzo o accettato la tratta.

Garantirsi dai Rischi: il trasporto via aerea

Tale procedura è molto utile per la spedizione via aerea. Anche la lettera di vettura aerea (AWB) è un documento di spedizione non rappresentativo della merce, per cui l’acquirente non ha bisogno dell’AWB per ritirare la merce e può ottenerla se riesce a dimostrare che è il destinatario della stessa. Per questo motivo, anche in questo caso, è opportuno che l’AWB abbia come destinatario la banca del compratore, in modo che la merce non sia rilasciata finché tale banca non abbia rilasciato al vettore una propria manleva (Air Release).

Garantirsi dai Rischi: il trasporto marittimo

Se invece il trasporto è marittimo, la merce verrà consegnata dal vettore solo contro consegna di almeno un originale della polizza di carico. Questa modalità di trasporto consente al venditore di conservare i diritti dispositivi sulle merci, in quanto se i documenti non vengono ritirati dal compratore, restano a disposizione dell’esportatore. Per tutelare maggiormente il venditore è inoltre opportuno che nel mandato conferito al vettore sia espressamente indicato che la merce potrà essere consegnata solo contro presentazione degli originali della polizza di carico. E’ inoltre possibile emettere la polizza di carico all’ordine della banca presentatrice, in modo da ridurre ulteriormente la possibilità che il compratore possa comunque entrare in possesso della merce in quanto la stessa deve girare la polizza a favore dell’acquirente.

Avv. Valerio Pandolfini

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Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate  non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un(né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in  alcun modo considerarsi come sostitutivo  di una consulenza legale specifica.

Tags: Recupero Crediti Aziendali, Recupero crediti Estero
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