Recupero crediti: le novità dell’estate – la revocatoria semplificata.
E’ stato convertito in legge il D.L. 27 giugno 2015 n. 83, che ha introdotto rilevanti modifiche non solo in materia fallimentare, ma anche di recupero crediti.
Cominciamo dalla novità forse più rilevante: la c.d. revocatoria semplificata. E’ stato introdotto il nuovo art. 2929 bis c.c., il quale prevede che il creditore, qualora si ritenga pregiudicato da un atto a titolo gratuito compiuto dal debitore (donazioni, costituzioni di fondi patrimoniali, trusts, vincoli di destinazione in genere), può iniziare direttamente l’esecuzione forzata sui beni oggetto dell’atto, senza necessità di ottenere prima una sentenza revocatoria, con cui venga dichiarata l’inefficacia del trasferimento.
Prima della riforma, il creditore che intendesse aggredire i beni ceduti dal debitore doveva prima esperire un’azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., cioè un giudizio ordinario, e solo dopo ottenuta la sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto poteva iniziare l’azione esecutiva.
Di fatto è stata invece ora introdotta la presunzione che gli atti a titolo gratuito siano in frode al creditore; quest’ultimo, munito di titolo esecutivo, può pignorare i beni ceduti anche senza avere preventivamente ottenuto una sentenza dichiarativa di inefficacia, a condizione che trascriva il pignoramento entro un anno dalla data di cui l’atto di trasferimento del debitore è stato trascritto. Il debitore e il terzo acquirente possono soltanto opporsi all’esecuzione, adducendo che l’atto non pregiudica le ragioni creditorie o che debitore o terzo non conoscessero il pregiudizio.
Si tratta dunque di una notevole semplificazione per il creditore, il quale potrà così soddisfarsi agevolmente sui beni che il debitore abbia ceduto a titolo gratuito.
Per contro, questa novità rischia di pregiudicare ulteriormente il mercato immobiliare, dato che un soggetto molto difficilmente accetterà di acquistare un bene proveniente da donazione, essendo esposto al rischio di vedersi il bene pignorato.
Avv. Valerio Pandolfini
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