Recupero crediti: le novità dell’estate – il pignoramento della pensione e dello stipendio.
Proseguiamo ad illustrare le modifiche in tema di recupero crediti introdotte dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83, recentemente convertito in legge. E’ stata precisata e limitata la quota pignorabile della pensione e dello stipendio.
E’ stato infatti stabilito che le somme dovute a titolo di pensione, indennità sostitutive della pensione o assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti di 1/5.
Dunque, la parte di pensione, pari ad una volta e mezzo la misura dell’assegno sociale, è assolutamente impignorabile, rimanendo invece assoggettato al pignoramento, nei limiti di 1/5, l’importo residuo, ossia quello risultante dalla differenza tra l’importo globale del trattamento una volta detratto quello dell’assegno sociale aumentato della metà).
Secondo la circolare INPS n. 1 del 9 gennaio 2015, il nuovo importo annuo dell’assegno sociale è pari a Euro 5.830,63 (Euro 448,51 mensili per 13 mensilità). Dunque è pignorabile 1/5 della quota eccedente l’importo di Euro 672,78. Un notevole limite per il creditore.
Per quanto invece concerne il pignoramento della pensione e dello stipendio accreditati sul conto corrente, è stato previsto che, se l’accredito in banca è avvenuto prima del pignoramento, possono essere pignorate solo le somme eccedenti il triplo dell’assegno sociale (Euro 1345,53), mentre se l’accredito in banca avviene lo stesso giorno o in un momento successivo al pignoramento, può essere pignorato 1/5.
Anche in questo caso è stato quindi introdotto un notevole limite per il creditore.
Avv. Valerio Pandolfini
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