L’esecuzione forzata: pro e contro delle varie procedure
Quale che sia l’oggetto del pignoramento (beni mobili, crediti, beni immobili), è chiaro che l’esecuzione forzata nei confronti del debitore è possibile o comunque utile se:
- a) il debitore possiede beni pignorabili;
- b) tali beni non sono già pignorati o ipotecati.
Se queste condizioni – che possono essere accertate dal creditore prima di promuovere l’azione legale, con una indagine di solvibilità – si verificano, il creditore potrà recuperare il proprio credito, al termine della procedura esecutiva (che può protrarsi per anni, a seconda del tipo di esecuzione), salvo eventuali accordi con il debitore nel corso della procedura stessa.
Ma la procedura esecutiva è spesso una sorta di corsa ad ostacoli per il creditore: difficoltà di individuare i beni pignorabili, difficoltà di realizzare un ricavato dalla vendita sufficiente a recuperare il credito (e le spese legali anticipate), possibili opposizioni, costo e lentezza della procedura possono rendere molto difficile e lungo al creditore ottenere l’effettivo recupero del credito.
Abbiamo sintetizzato pro e contra delle tre diverse procedure nella seguente tabella:
PRO | CONTRA | |
MOBILIARE | Bassi costi, semplicità, rapidità | Impignorabilità di alcuni beni,
difficile reperibilità dei beni, perdita di valore in sede di asta. |
PRESSO TERZI | Bassi costi, garanzia di realizzo in caso di c/c capiente | Limiti alla pignorabilità dei crediti
da lavoro, incertezza del recupero |
IMMOBILIARE | Alta probabilità di recupero, anche in via transattiva | Alti costi, lunghezza della
procedura (2-5 anni), difficoltà della procedura in caso di immobili indivisi |
E’ quindi importante valutare con attenzione:
- prima di iniziare un’azione legale di recupero e la successiva esecuzione, l’effettiva solvibilità del debitore, acquisendo un preciso report patrimoniale;
- la possibilità di accordi transattivi con il debitore