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pignoramento mobiliare recupero crediti

Il pignoramento mobiliare: come funziona, pro e contro

17 Luglio 2015/in Avvocato Recupero Crediti, Recupero Crediti Aziendali, Recupero Crediti Giudiziale, Ritardi Pagamento Commerciali /da Valerio Pandolfini

Ottenuto un titolo esecutivo, è possibile procedere all’esecuzione forzata sui beni di proprietà del debitore o sui crediti da quest’ultimo vantati nei confronti di terzi. Il creditore può quindi espropriare il debitore dei propri beni sottoponendoli a pignoramento per ottenere il soddisfacimento dei propri crediti con il ricavato dalla vendita.

Il primo passo che il creditore deve fare – tramite il suo legale – è notificare l’atto di precetto, cioè un’intimazione formale al debitore di adempiere, con l’avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata. Notificato tale atto il creditore deve attendere 10 giorni prima di iniziare la vera e propria esecuzione, cioè prima di chiedere il pignoramento. Decorsi 10 giorni, l’esecuzione può finalmente iniziare.

L’esecuzione forzata sui beni del debitore può avere luogo in tre diverse modalità, che differiscono tra loro a seconda dei beni che vengono sottoposti a pignoramento, e ognuna delle quali è regolata da una diversa procedura: l’esecuzione mobiliare, l’esecuzione presso terzi e l’esecuzione immobiliare.

L’esecuzione mobiliare ha per oggetto i beni mobili del debitore (ad es.: denaro, attrezzature, macchine, gioielli, etc.). Una volta pignorati i beni, gli stessi verranno messi in vendita all’incanto e il ricavato verrà destinato ai creditori.

Si tratta della procedura esecutiva che dà minori garanzie al creditore di soddisfarsi del proprio credito, per una serie di ragioni, tra cui:

  1. non tutti i beni mobili del debitore possono essere pignorati: ad esempio, non possono essere pignorati i beni che servono al sostentamento del debitore, quelli che servono al debitore per svolgere la propria attività lavorativa, etc.; ciò restringe il novero dei beni che possono essere sottoposti a pignoramento.
  2. I beni mobili, per loro natura, possono essere facilmente rimossi, occultati, venduti o comunque sottratti dal debitore; il debitore infatti sa con anticipo che il creditore inizierà un’esecuzione forzata nei suoi confronti ed ha dunque tutto il tempo di disfarsene in vari modi;
  3. Quasi tutti i beni mobili, una volta venduti all’asta, perdono gran parte del proprio valore, in altri termini vengono venduti ad un prezzo di realizzo di gran lunga inferiore al loro valore effettivo; ciò significa che il creditore per avere qualche probabilità di recuperare in tutto o in parte il proprio credito deve pignorare beni mobili che hanno un valore commerciale almeno triplo rispetto all’ammontare del credito (il che ovviamente non è facile, e spesso impossibile).

Ecco perché l’esecuzione mobiliare tra le varie forme esecutive è quella meno efficace per il creditore, tranne i casi in cui il credito da recuperare sia di modesto importo. Si tratta tuttavia di una procedura poco costosa per il creditore.

In ogni caso, dal report patrimoniale sulla solvibilità del debitore possono emergere utili indicazioni in ordine alla titolarità di beni mobili da parte del debitore, magari di un certo valore economico.

Nel prossimo articolo analizzeremo la procedura di esecuzione presso terzi.

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Tags: Recupero Crediti Giudiziale
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