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Recupero del credito giudiziale come funziona

Recupero del credito giudiziale: come funziona

13 Luglio 2015/in Avvocato Recupero Crediti, News, Recupero Crediti Giudiziale

Falliti i tentativi di ottenere il recupero del credito in via stragiudiziale, occorre procedere al recupero in via giudiziale (cioè davanti all’autorità giudiziaria), per ottenere un titolo esecutivo, cioè un ordine del Giudice di pagamento, rivolto al debitore. Tale titolo consentirà poi al creditore di procedere con l’esecuzione forzata sui beni del debitore.

Il creditore può ottenere un titolo esecutivo in vari modi. La procedura più semplice e seguita, consiste nel depositare un ricorso per decreto ingiuntivo. Si tratta di una procedura piuttosto veloce, in quanto il Giudice emette un ordine di pagamento (decreto ingiuntivo) in seguito ad un esame sommario del ricorso depositato dal creditore, senza necessità per il creditore di dimostrare l’esistenza del proprio credito in modo pieno (come invece dovrebbe fare in un normale giudizio) e senza contraddittorio con il debitore.

Per ottenere un decreto ingiuntivo occorre depositare presso la cancelleria del Giudice competente la fattura non pagata dal debitore, unitamente al contratto in base al quale la fattura è stata emessa o la copia autentica notarile delle scritture contabili nelle quali è stata registrata la fattura (cioè le pagine del libro IVA o del libro giornale). E’ tuttavia possibile ottenere un decreto ingiuntivo depositando anche solo la fattura proforma, evitando quindi di anticipare l’IVA all’Erario.

Una volta emesso il decreto ingiuntivo, tuttavia, il creditore non dispone generalmente ancora di un titolo esecutivo. Infatti il debitore, al quale viene notificato il decreto, può proporre opposizione (cioè per contestare l’ordine del Giudice, affermando ad es. che il credito non sussiste perché è già stato pagato, o prescritto, o perché il creditore si è reso inadempiente rispetto ai suoi obblighi, etc.), entro 40 gg. dalla notifica.

Se il debitore propone opposizione si instaura una causa ordinaria per accertare l’esistenza del credito, nella quale il creditore dovrà dimostrare in modo pieno l’esistenza del proprio credito (non essendo più sufficiente tale scopo la semplice fattura, che è un atto che proviene dal solo creditore).

Al termine della causa (la cui durata è in Italia purtroppo molto lunga: mediamente occorrono 2-4 anni), se la sentenza darà ragione al creditore, respingendo l’opposizione del debitore, questi sarà condannato a pagare anche le ulteriori spese legali della causa di opposizione. Se invece la sentenza darà ragione al debitore, il decreto ingiuntivo verrà revocato ed il creditore verrà condannato a pagare al debitore le spese legali della causa di opposizione.

Se invece il debitore non propone opposizione, il decreto diventa  esecutivo e consente al creditore di iniziare l’esecuzione forzata nei confronti del debitore.

Vi sono tuttavia dei casi in cui il decreto ingiuntivo può essere ottenuto già provvisoriamente esecutivo, indipendentemente dall’opposizione che può essere fatta dal debitore; è questo il caso, ad esempio, in cui il debitore abbia riconosciuto il proprio debito.

Inoltre, nel corso della causa di opposizione il decreto ingiuntivo può essere dichiarato dal Giudice esecutivo, qualora l’opposizione del debitore richieda una istruttoria lunga e complessa.

In questi casi, l’impresa creditrice può iniziare l’esecuzione forzata (cioè pignorare i beni del debitore) indipendentemente dalle vicende della causa di opposizione al decreto ingiuntivo.

Abbiamo schematizzato i vari passaggi della procedura nella seguente tabella:

Cattura Tabella per articolo ALI 02 Novembre 20

Avv. Valerio Pandolfini

FAQ – Domande frequenti

Cosa fare quando i tentativi di ottenere il recupero del credito in via stragiudiziale sono falliti?

Quando i tentativi stragiudiziali di recuperare il credito falliscono, l’impresa deve procedere al recupero del credito in via giudiziale per ottenere un titolo esecutivo, che le consente di procedere con il pignoramento. La procedura prevede: deposito del ricorso per decreto ingiuntivo presso il Giudice competente, emissione del decreto, notifica al debitore, richiesta della formula esecutiva, notifica del precetto e avvio dell’esecuzione forzata (pignoramento).

Cos’è il decreto ingiuntivo e come è disciplinata l’opposizione?

Il decreto ingiuntivo è un ordine del Giudice che ingiunge al debitore di pagare un credito, ottenuto tramite ricorso basato su prova scritta (artt. 633 ss. c.p.c.). La procedura è sommaria e non richiede il contraddittorio immediato. Il debitore può proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica (art. 645 c.p.c.), instaurando una causa ordinaria per contestare il credito; in assenza di opposizione, il decreto diventa esecutivo. In alcuni casi, il decreto può essere immediatamente esecutivo, ad esempio se il debitore ha riconosciuto il debito, consentendo l’avvio dell’esecuzione forzata ai sensi degli artt. 642 e 648 c.p.c.

Quando si può procedere con l’esecuzione forzata?

L’esecuzione forzata può essere avviata una volta ottenuto un titolo esecutivo e persista il mancato pagamento del debitore, previa notifica dell’atto di precetto (artt. 480, 481 e 474 c.p.c.). Il pignoramento vincola i beni del debitore, rendendo inefficaci atti dispositivi successivi e assoggettandoli alla vendita forzosa o all’assegnazione ai creditori (art. 492 c.p.c.). Può essere mobiliare, immobiliare o presso terzi, a seconda della natura dei beni aggrediti (artt. 514, 543 e 555 c.p.c.).

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Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate  non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un(né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in  alcun modo considerarsi come sostitutivo  di una consulenza legale specifica.

Tags: Recupero Crediti Giudiziale
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