Recupero del credito giudiziale: come funziona
Falliti i tentativi di ottenere il recupero del credito in via stragiudiziale, occorre procedere al recupero in via giudiziale (cioè davanti all’autorità giudiziaria), per ottenere un titolo esecutivo, cioè un ordine del Giudice di pagamento, rivolto al debitore. Tale titolo consentirà poi al creditore di procedere con l’esecuzione forzata sui beni del debitore.
Il creditore può ottenere un titolo esecutivo in vari modi. La procedura più semplice e seguita, consiste nel depositare un ricorso per decreto ingiuntivo. Si tratta di una procedura piuttosto veloce, in quanto il Giudice emette un ordine di pagamento (decreto ingiuntivo) in seguito ad un esame sommario del ricorso depositato dal creditore, senza necessità per il creditore di dimostrare l’esistenza del proprio credito in modo pieno (come invece dovrebbe fare in un normale giudizio) e senza contraddittorio con il debitore.
Per ottenere un decreto ingiuntivo occorre depositare presso la cancelleria del Giudice competente la fattura non pagata dal debitore, unitamente al contratto in base al quale la fattura è stata emessa o la copia autentica notarile delle scritture contabili nelle quali è stata registrata la fattura (cioè le pagine del libro IVA o del libro giornale). E’ tuttavia possibile ottenere un decreto ingiuntivo depositando anche solo la fattura proforma, evitando quindi di anticipare l’IVA all’Erario.
Una volta emesso il decreto ingiuntivo, tuttavia, il creditore non dispone generalmente ancora di un titolo esecutivo. Infatti il debitore, al quale viene notificato il decreto, può proporre opposizione (cioè per contestare l’ordine del Giudice, affermando ad es. che il credito non sussiste perché è già stato pagato, o prescritto, o perché il creditore si è reso inadempiente rispetto ai suoi obblighi, etc.), entro 40 gg. dalla notifica.
Se il debitore propone opposizione si instaura una causa ordinaria per accertare l’esistenza del credito, nella quale il creditore dovrà dimostrare in modo pieno l’esistenza del proprio credito (non essendo più sufficiente tale scopo la semplice fattura, che è un atto che proviene dal solo creditore).
Al termine della causa (la cui durata è in Italia purtroppo molto lunga: mediamente occorrono 2-4 anni), se la sentenza darà ragione al creditore, respingendo l’opposizione del debitore, questi sarà condannato a pagare anche le ulteriori spese legali della causa di opposizione. Se invece la sentenza darà ragione al debitore, il decreto ingiuntivo verrà revocato ed il creditore verrà condannato a pagare al debitore le spese legali della causa di opposizione.
Se invece il debitore non propone opposizione, il decreto diventa esecutivo e consente al creditore di iniziare l’esecuzione forzata nei confronti del debitore.
Vi sono tuttavia dei casi in cui il decreto ingiuntivo può essere ottenuto già provvisoriamente esecutivo, indipendentemente dall’opposizione che può essere fatta dal debitore; è questo il caso, ad esempio, in cui il debitore abbia riconosciuto il proprio debito.
Inoltre, nel corso della causa di opposizione il decreto ingiuntivo può essere dichiarato dal Giudice esecutivo, qualora l’opposizione del debitore richieda una istruttoria lunga e complessa.
In questi casi, l’impresa creditrice può iniziare l’esecuzione forzata (cioè pignorare i beni del debitore) indipendentemente dalle vicende della causa di opposizione al decreto ingiuntivo.
Abbiamo schematizzato i vari passaggi della procedura nella seguente tabella:
Avv. Valerio Pandolfini
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