• LinkedIn
Telefono: 02 36 52 29 61 | info@studio-pandolfini.it
Avvocato Recupero Crediti - Milano
  • HOME
  • LO STUDIO
    • Chi Siamo
    • Perché Sceglierci
  • SERVIZI
    • Consulenza Preventiva
    • Recupero Crediti Stragiudiziale
    • Recupero Crediti Giudiziale
    • Recupero Crediti verso la Pubblica Amministrazione
    • Recupero Crediti Estero
  • RISORSE
    • Video
    • Iscrizione alla Newsletter
  • BLOG
  • CONTATTI
  • Cerca
  • Menu Menu
esecuzione forzata

Recuperare giudizialmente i crediti: b) l’esecuzione forzata

10 Aprile 2013/in Avvocato Recupero Crediti, News, Recupero Crediti Giudiziale

Una volta ottenuto un titolo esecutivo contro il debitore, è possibile procedere all’esecuzione forzata sui beni di proprietà del debitore o sui crediti da quest’ultimo vantati nei confronti di terzi. Secondo il principio generale posto dall’art. 2740 del codice civile, ogni debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutto il proprio patrimonio.

Qualora pertanto il debitore non onori i propri debiti, il creditore  può quindi espropriare il debitore dei propri beni (mobili, mobili registrati, immobili, crediti), sottoponendo a pignoramento tali beni per ottenere il soddisfacimento dei propri crediti con il ricavato dalla vendita o dall’assegnazione di tali beni. Tale espropriazione si svolge secondo una precisa procedura, regolata dalla legge; il debitore, qualora ritenga che la legge sia stata violata, può proporre opposizione, chiedendo al Giudice di controllare il rispetto delle regole ed eventualmente annullare l’esecuzione.

In generale, l’esecuzione forzata nei confronti del debitore è possibile se:

a) il debitore possiede beni, o comunque beni sufficienti  a soddisfare il creditore;

b) tali beni non sono già pignorati o ipotecati (su questo aspetto vedi oltre).

Se queste condizioni – che possono essere accertate dal creditore prima di promuovere l’azione legale, con un’analisi approfondita in merito alla solvibilità del debitore – si verificano, il creditore può recuperare il proprio credito, al termine dell’esecuzione forzata (che può protrarsi per mesi o per anni, a seconda del tipo di esecuzione).

E se invece tali condizioni non si verificano, cosa accade? Cosa accade cioè se il debitore non possiede beni aggredibili in sede di esecuzione forzata, o tali beni non sono sufficienti a consentire il soddisfacimento del credito, ad esempio perché di esiguo valore o perché già pignorati o ipotecati?

In tal caso il creditore ha una sola possibilità: quella di chiedere il fallimento del debitore, sempre che si tratti di un soggetto fallibile (cioè se sia un imprenditore commerciale, se abbia avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento un attivo patrimoniale complessivo annuo superiore a Euro 300.000 e ricavi lordi complessivi annui superiori a euro 200.000, se abbia un ammontare di debiti superiore a euro 500.000 e se il credito per il quale il creditore agisce è superiore a Euro 30.000,00).

Dichiarato il fallimento del debitore dal Tribunale, il creditore potrà depositare domanda di ammissione al passivo fallimentare e concorrerà con gli altri creditori nella distribuzione del ricavato dalla liquidazione dell’attivo fallimentare (sempre che un attivo sussista) nel rispetto dell’ordine di prelazione, cioè nella “graduatoria” dei creditori stabilita dalla legge (in base ai privilegi: Stato, lavoratori, creditori ipotecari, etc.). Purtroppo se il creditore è chirografario (cioè se il suo credito non è privilegiato, come spesso accade) le probabilità di ottenere il soddisfacimento del credito sonoesigue, per non dire remote.

Ma questa (cioè la dichiarazione di fallimento del debitore) è comunque l’alternativa migliore; se infatti il debitore non è fallibile (perché mancano i presupposti di cui sopra) al creditore non rimane altro da fare che dedursi fiscalmente la perdita, rinunziando per sempre a riscuotere il proprio credito (ed anzi dopo averci rimesso ulteriori costi in termini di spese legali). Ecco perché, prima di intraprendere qualsiasi azione legale, è assolutamente opportuno analizzare la situazione patrimoniale del debitore.

Ma torniamo all’esecuzione forzata nei confronti del debitore, ed ipotizziamo che il debitore possegga dei beni aggredibili. Il primo passo che il creditore deve fare – tramite il suo legale – è notificare l’atto di precetto, cioè un’intimazione formale al debitore di adempiere, con l’avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata. Notificato tale atto il creditore deve attendere 10 giorni prima di iniziare la vera e propria esecuzione, cioè prima di chiedere il pignoramento. Decorsi 10 giorni, l’esecuzione può finalmente iniziare.

L’esecuzione forzata sui beni del debitore può avere luogo in tre diverse modalità, che differiscono tra loro a seconda dei beni che vengono sottoposti a pignoramento, e ognuna delle quali è regolata da una diversa procedura.

1.Esecuzione mobiliare

Questo tipo di esecuzione forzata ha per oggetto i beni mobili del debitore (ad es.: denaro, attrezzature, macchine, gioielli, etc.). Si tratta della procedura esecutiva che dà minori garanzie al creditore di soddisfarsi del proprio credito, per una serie di ragioni, tra cui:

a)      non tutti i beni mobili del debitore possono essere pignorati: ad esempio, non possono essere pignorati i beni che servono al sostentamento del debitore, quelli che servono al debitore per svolgere la propria attività lavorativa, etc.; ciò restringe il novero dei beni che possono essere sottoposti a pignoramento.

b)     I beni mobili, per loro natura, possono essere facilmente rimossi, occultati, venduti o comunque sottratti dal debitore; il debitore infatti sa con anticipo che il creditore inizierà un’esecuzione forzata nei suoi confronti ed ha dunque tutto il tempo di disfarsene in vari modi;

c)      Quasi tutti i beni mobili, una volta venduti all’asta, perdono gran parte del proprio valore, in altri termini vengono venduti ad un prezzo di realizzo di gran lunga inferiore al loro valore effettivo; ciò significa che il creditore per avere qualche probabilità di recuperare in tutto o in parte il proprio credito deve pign0rare beni mobili che hanno un valore commerciale almeno triplo rispetto all’ammontare del credito (il che ovviamente non è facile, e spesso impossibile).

Ecco perché l’esecuzione mobiliare tra le varie forme esecutive è quella meno efficace per il creditore, tranne i casi in cui il credito da recuperare sia di modesto importo.

2. Esecuzione presso terzi

In questo caso, ciò che viene pignorato sono i crediti che il debitore vanta verso terzi; il caso tipico è costituito dai crediti da attività lavorativa, o dai crediti nei confronti delle banche (ad esempio le somme giacenti sul conto corrente).

Questa forma di esecuzione dà certamente maggiori garanzie al creditore. Anche in questo caso, peraltro, vi sono dei limiti previsti dalla legge alla pignorabilità dei crediti, che possono ostacolare il recupero del credito; ad esempio, i crediti da retribuzione sono pignorati solo in misura di 1/6.

Ma il problema principale che tale tipo di esecuzione pone è quello di individuare i crediti del debitore che possono essere pignorati, dato che non è facile per il creditore conoscere se e quali crediti sono vantati dal proprio creditore.

Inoltre, vi è una ulteriore incertezza data dai tempi nei quali viene eseguito questo tipo di pignoramento; non è detto infatti che i crediti che esistevano al momento in cui il creditore ne viene a conoscenza, siano poi esistenti, o comunque, abbiano lo stesso ammontare, quando poi effettivamente il creditore effettua il pignoramento (ad es. sul conto corrente del debitore potrebbe non esservi più la somma che giaceva qualche giorno prima, o comunque un importo più ridotto).

Ciò rende questo tipo di esecuzione piuttosto difficile da intraprendere con successo per il creditore; è essenziale l’accuratezza delle informazioni da questi possedute e la tempestività con cui il pignoramento viene eseguito.

3. Esecuzione immobiliare

Questa forma di esecuzione forzata ha per oggetto gli immobili di proprietà del debitore (case, fabbricati, terreni). Si tratta certamente della tipologia di espropriazione che dà maggiori garanzie al creditore di recuperare il proprio credito, dato il valore piuttosto elevato di tali beni, la loro semplice rintracciabilità (è sufficiente infatti una visura presso la Conservatoria) e la non facile occultabilità o dispersione da parte del debitore.

I problemi che tale tipo di espropriazione presenta sono essenzialmente due:

a)      In primo luogo, se gli immobili sono già ipotecati a favore di altri creditori, il creditore (che non sia munito di garanzia ipotecaria, o che ne abbia una di grado inferiore) rischia di non recuperare il proprio credito in tutto o in parte, dato che il ricavato dalla vendita del bene verrà devoluto prima ai creditori ipotecari, e al creditore chirografario verrà assegnata solo la parte del ricavato dalla vendita che rimane;

b)     In secondo luogo, la procedura che regolamenta questo tipo di esecuzione è molto lunga, complessa e costosa per  il creditore; sono infatti necessarie numerose incombenze processuali, occorre depositare molta documentazione (ed anticipare importi notevoli per spese legali) e prima di arrivare al soddisfacimento del credito occorre attendere vari anni, anche in rapporto ai tempi che occorreranno prima di vendere all’asta il bene. Inoltre, la procedura può essere resa ulteriormente complicata se ad esempio il bene pignorato non è di proprietà esclusiva del debitore, ed occorre procedere alla divisione.

Da quanto sopra esposto emerge chiaramente come la procedura esecutiva costituisce una sorta dicorsa ad ostacoli per il creditore: difficoltà di individuare i beni pignorabili, difficoltà di realizzare un ricavato dalla vendita sufficiente a recuperare il credito (e le spese legali anticipate), possibili opposizioni, costo e lentezza della procedura possono rendere molto difficile al creditore ottenere l’effettivo recupero del proprio credito. Il creditore rischia di trovarsi, al fine della procedura (e quindi dopo anni), senza avere recuperato il proprio credito se non in piccola parte, e di avere nel frattempo sopportato ulteriori costi legali, anche notevoli.

Di qui l’importanza di valutare con attenzione l’effettiva solvibilità del debitore prima di iniziare un’azione legale di recupero e la successiva esecuzione, acquisendo un preciso report patrimoniale dello stesso.

Avv. Valerio Pandolfini

Avvocato Recupero Crediti

 

Per leggere ulteriori articoli di approfondimento sul recupero crediti, visitate il nostro blog.

 


Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate  non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un(né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in  alcun modo considerarsi come sostitutivo  di una consulenza legale specifica.

Tags: Recupero Crediti Giudiziale
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su Twitter
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su Pinterest
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
https://www.avvocatorecuperocrediti.it/wp-content/uploads/2013/04/esecuzione-forzata.jpg 685 1024 Valerio Pandolfini https://www.avvocatorecuperocrediti.it/wp-content/uploads/2020/10/avvocato-recupero-crediti-pandolfini-logo-300x138.png Valerio Pandolfini2013-04-10 03:05:422022-01-03 15:32:05Recuperare giudizialmente i crediti: b) l’esecuzione forzata
Potrebbero interessarti
pignoramento presso terzi come funziona pro e contro Il pignoramento presso terzi: come funziona, pro e contro
Avvocato Valerio Pandolfini L’Avv. Pandolfini ha tenuto una relazione nell’ambito di un importante corso di specializzazione nazionale dedicato alla procedura di pignoramento presso terzi, alla luce delle recenti novità normative.
recupero crediti giudiziale come quando Recupero crediti giudiziale: quando e come?
Studio Pandolfini Recupero Crediti Milano Lo studio legale Pandolfini specialista in assistenza alle imprese e recupero crediti
Recupero del credito giudiziale come funziona Recupero del credito giudiziale: come funziona
pignoramento mobiliare recupero crediti Il pignoramento mobiliare: come funziona, pro e contro
recupero crediti milano avvocato L’ultima spiaggia per il creditore: il fallimento
recupero crediti legale Recupero crediti: la parola (anzi i documenti) al legale

Autore dei contenuti

Avvocato Recupero Crediti Avv. Valerio Pandolfini
CONTATTA LO STUDIO

Ultimi articoli

  • La cartolarizzazione dei creditiLa cartolarizzazione dei crediti20 Giugno 2022 - 11:38
  • La cessione del credito  PALa cessione dei crediti nei confronti della P.A.17 Giugno 2022 - 12:46
  • il factoring rec credLa cessione dei crediti d’impresa: il factoring16 Giugno 2022 - 11:19
  • La cessione del credito  avvLa cessione dei crediti: come effettuarla, cessione pro soluto e pro solvendo3 Giugno 2022 - 13:07
  • termini di pagamentoI ritardi di pagamento nei contratti commerciali tra imprese: gli interessi di mora e dei costi di recupero del credito30 Maggio 2022 - 13:57

Cerca nel sito

Iscriviti alla Newsletter

Per ulteriori informazioni e per fissare un primo colloquio telefonico o incontro conoscitivo senza impegno, potete:

Chiamarci adesso

al numero 02 36 52 29 61

Inviarci una mail a

info@studio-pandolfini.it

oppure compilare il form

per essere ricontattati

Autorizzo il titolare del trattamento all’utilizzo dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni relative alla presente richiesta di contatto in conformità a quanto previsto nell’informativa privacy  Privacy Policy

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano i termini di servizio di Google Privacy Policy e Termini di servizio.

Questo modulo di contatto è disattivato perché l’utente ha rifiutato di accettare il servizio Google reCaptcha, necessario per convalidare i messaggi inviati dal modulo.
Avvocato Recupero Crediti è una divisione di Studio Legale Avvocato Pandolfini | P.IVA 04848740967 | C.F. PNDVLR64M04D612F | Polizza Generali INA-Assitalia n. 764104068 | Polizza Elite Insurance n. 2015/R/130223
Mail: info@studio-pandolfini.it | Telefono: 02 36 52 29 61 | Privacy Policy | Cookie Policy | Consenso Cookie | Realizzazione sito web: Alkimedia, Web Agency Milano , Realizzazione siti web Milano
Recuperare giudizialmente i crediti: a) ottenere un titolo esecutivoRecuperare giudizialmente i creditiLa deduzione fiscale delle perdite su creditiLa deduzione fiscale delle perdite su crediti
Scorrere verso l’alto
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti o tecnologie simili per scopi tecnici e, previo tuo consenso, per altri finalità come specificato nella Cookie Policy. Puoi acconsentire all'uso di tali tecnologie utilizzando il pulsante "Accetta tutti" o negare e chiudere l'avviso utilizzando il pulsante "Rifiuta tutti". Puoi liberamente dare, negare o revocare il tuo consenso in qualsiasi momento cliccando su "Consenso Cookie" in fondo alla pagina. Impostazioni

Rifiuta tutti Accetta tutti
Consenso Cookie

Panoramica Privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
Necessary
Sempre abilitato
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questi cookie garantiscono le funzionalità di base e le caratteristiche di sicurezza del sito web, in modo anonimo.
CookieDurataDescrizione
_GRECAPTCHA5 months 27 daysThis cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks.
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Analytics
I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche del numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, fonte di traffico, ecc.
CookieDurataDescrizione
_ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_gat_UA-154928096-31 minuteA variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to.
_gid1 dayInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
CONSENT2 yearsYouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
Advertisement
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci e campagne di marketing pertinenti. Questi cookie tracciano i visitatori attraverso i siti Web e raccolgono informazioni per fornire annunci personalizzati.
CookieDurataDescrizione
VISITOR_INFO1_LIVE5 months 27 daysA cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
YSCsessionYSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
yt-remote-connected-devicesneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt-remote-device-idneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt.innertube::nextIdneverThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
yt.innertube::requestsneverThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
Salva e accetta