Recuperare giudizialmente i crediti: a) ottenere un titolo esecutivo
Falliti i tentativi di ottenere il recupero del credito in via stragiudiziale (tramite lettere di sollecito e di diffida ad adempiere), il creditore deve procedere al recupero in via giudiziale (cioè davanti all’autorità giudiziaria), per ottenere un titolo esecutivo, cioè un ordine del Giudice di pagamento, rivolto al debitore. Tale titolo consentirà poi al creditore di procedere con l’esecuzione forzata sui beni del debitore.
Il creditore può ottenere un titolo esecutivo in vari modi. La procedura più semplice, e quindi quella maggiormente seguita, consiste nel depositare un ricorso per decreto ingiuntivo. Si tratta di una procedura piuttosto veloce, in quanto il Giudice emette un ordine di pagamento (il decreto ingiuntivo, appunto) in seguito ad un esame sommario del ricorso depositato dal creditore, senza necessità per il creditore di dimostrare l’esistenza del proprio credito in modo pieno (come invece dovrebbe fare in un normale giudizio) e senza contraddittorio con il debitore (almeno nella prima fase).
Per ottenere un decreto ingiuntivo è sufficiente per il creditore depositare presso la cancelleria del Giudice competente (ovvero il Giudice di Pace, se l’importo del credito è inferiore a Euro 5.000,00, altrimenti il Tribunale) la fattura non pagata dal creditore, unitamente al contratto in base al quale la fattura è stata emessa o la copia autentica notarile delle scritture contabili nelle quali è stata registrata la fattura (cioè le pagine del libro IVA). Unitamente al ricorso deve essere poi pagato il contributo unificato, il cui ammontare varia a seconda dell’importo del credito.
Il Giudice, esaminata sommariamente tale documentazione, emette il decreto ingiuntivo, e quindi ordina al debitore di pagare al creditore capitale, interessi e spese legali. Mediamente il decreto ingiuntivo viene emesso dopo circa 15-30 giorni dal deposito del ricorso da parte del creditore. Qualora sia possibile depositare il ricorso per decreto ingiuntivo in via telematica (anziché cartacea), i tempi di emissione del decreto ingiuntivo sono considerevolmente inferiori.
Una volta emesso il decreto ingiuntivo, tuttavia, il creditore non dispone generalmente ancora di un titolo esecutivo. Infatti il debitore, al quale verrà notificato il decreto ingiuntivo dal creditore, ha a disposizione un periodo di tempo (normalmente 40 giorni dalla notifica, che possono essere ridotti fino a 10 giorni) per proporre opposizione, cioè per contestare l’ordine del Giudice (affermando, ad esempio, che il credito non sussiste perché è già stato pagato, o perché è prescritto, o perché il creditore si è reso inadempiente rispetto ai suoi obblighi, etc.).
Se il debitore propone opposizione contro il decreto ingiuntivo, lo stesso non diventa esecutivo in quanto si instaura una causa ordinaria, e potrà tramutarsi in titolo esecutivo eventualmente durante la causa, o al termine della stessa, come vedremo più avanti. Se invece il debitore non propone opposizione, o la propone oltre i termini concessi, il decreto diventa esecutivo e consente al creditore di iniziare l’esecuzione forzata nei confronti del debitore.
Vi sono però dei casi in cui il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice è già immediatamente esecutivo, cioè è già un titolo esecutivo che consente al creditore di iniziare subito l’esecuzione contro il debitore, anche se questi dovesse proporre opposizione. Si tratta essenzialmente dei seguenti casi:
- Quando il credito è fondato su assegno, cambiale o altro documento notarile;
- Quando vi è una dichiarazione confessoria proveniente dal debitore, cioè una ammissione di debito;
- Quando vi è pericolo che, se li debitore dovesse proporre opposizione, durante il tempo necessario per decidere circa l’esistenza del credito, le possibilità di soddisfacimento del credito stesso si riducano (ad esempio perché il debitore versa in stato di insolvenza finanziaria).
In tutti gli altri casi, come si è detto se il debitore propone opposizione nei termini il decreto ingiuntivo non è immediatamente esecutivo ed inizia una ordinaria causa per accertare l’esistenza del credito. In tale causa il creditore dovrà fornire una prova piena circa l’esistenza del proprio credito, non essendo più sufficiente tale scopo la semplice fattura, che è un atto che proviene dal solo creditore.
A sua volta, il debitore deve fornire la prova dei fatti in base ai quali afferma l’inesistenza del credito. Qualora il Giudice ritenga che l’opposizione proposta dal debitore non sia fondata su prove documentali (cioè documenti scritti) e che richieda una lunga istruttoria (ad esempio prove testimoniali, perizie etc.) alla prima udienza della causa dichiara immediatamente esecutivo il decreto ingiuntivo, anche se la causa di opposizione prosegue. Anche in tal caso, quindi, il creditore può disporre di un titolo esecutivo che gli consente di iniziare l’esecuzione forzata.
Se invece il Giudice ritenga che l’opposizione sia fondata su prova scritta, occorrerà attendere il termine della causa, cioè la sentenza del Giudice (che può essere emessa anche ad anni di distanza). Se la sentenza darà ragione al creditore, respingendo l’opposizione del debitore, il decreto ingiuntivo verrà confermato, e il debitore sarà (generalmente) condannato a pagare al creditore anche le ulteriori spese legali della causa di opposizione. Se invece la sentenza darà ragione al debitore, il decreto ingiuntivo verrà revocato ed il creditore verrà condannato a pagare al debitore le spese legali della causa di opposizione.
Avv. Valerio Pandolfini
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